1b), le nuove disposizioni si applicano al caso in parola nella misura in cui l’art. 82 cpv. 1 LPGA - stando al quale le nuove disposizioni non si applicano alle prestazioni correnti e alle esigenze fissate prima della sua entrata in vigore - non disponga altrimenti. Per l’esame relativo all’eventuale insorgenza di un diritto a una redita d’invalidità già prima dell’entrata in vigore della LPGA occorre riferirsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante.