2. Sulla scorta degli accertamenti medici condotti e in considerazione del fatto che anche in un’altra attività più leggera e non qualificata l’assicurato sarebbe stato in grado di conseguire un reddito annuo dell’entità di quello realizzato in precedenza, con decisione 14 agosto 2003, l’ufficio AI respingeva la richiesta di rendita e di misure di reintegrazione. Tale rifiuto veniva confermato anche in sede di opposizione il 7 ottobre 2004.