{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2007-04-24", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_S-2004-161_2007-04-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2004_161_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf9922b601f9d8382248aa49feba02a2623ecb01dc312617a5b154b4dc9616957a1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf9922b601f9d8382248aa49feba02a2623ecb01dc312617a5b154b4dc9616957a1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2004_161", "Checksum": "d9e6b05117506197b4b50b699eae7399"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2004 161"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 24.04.2007 S 2004 161"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 24.04.2007 S 2004 161"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. 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Se e in quale misura i salari\nfondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende, secondo la\ngiurisprudenza del TFA, dall’insieme delle circostanze personali e\nprofessionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,\netà, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado\nd’occupazione) ritenuto che una deduzione massima del 25% del salario\nstatistico permette di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire\nsul reddito del lavoro e che il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione\nglobale, la quale procede da una stima che l’amministrazione deve\nsuccintamente motivare, non può senza valido motivo sostituire il proprio\napprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione (DTF 126 V 80 cons.\n5b/cc e 6). Mentre inizialmente si tendeva ad applicare una riduzione standard\ndel 25%, la giurisprudenza più recente ha più volte confermato la necessità di\noperare tali riduzioni, per quanto giustificate dalle concrete circostanze del\ncaso specifico (cfr. DAS AI 1998 no. 15 riduzione del 13%, 1999 no. 11\nriduzione del 15% e sentenza non pubblicata del 19 marzo 1999 in re M.B. c.\nS. riduzione del 10%). Essendo dall’assicurato esigibile l’esplicazione di\nun’attività confacente in misura completa, la riduzione operata dall’istituto è\nconsiderata tenere conto della situazione personale dell’assicurato. Infatti, per\nil TFA la riduzione percentuale del salario statistico (in casu 10%) permette di\ntener conto degli scapiti finanziari risultanti dall’esplicazione di un’attività non\nin ragione del 100%. Nell’evenienza però l’assicurato non è reputato limitato\nin un’attività confacente al suo stato della schiena. Inoltre, l’assicurato in\noggetto è ancora giovane ed è in possesso della cittadinanza svizzera, fattori\nche dovrebbero oggettivamente influire positivamente sulla ricerca di un\nimpiego. In queste condizioni, la pretesa deduzione massima del 25% è\ninfondata, giacché il fatto di parlare la lingua italiana, ma di non poterla\nscrivere non dovrebbe ostacolare l’istante nella ricerca dei tipi di lavoro qui in\ndiscussione. L’assunzione per dei lavori semplici e ripetitivi che non\nrichiedono alcuna qualifica professionale non è, infatti, generalmente\ninfluenzata negativamente dal fattore linguistico. Questo fattore è poi stato\ncomunque tenuto debitamente in considerazione nella riduzione operata.\n\n4. Mentre in un primo tempo il salario conseguibile senza danno alla salute nel\n2000 e pari a fr. 45'045.-- non era stato contestato, in sede di ricorso,\nl’assicurato parte da un reddito conseguibile senza invalidità nel 2003 di fr.\n55'500.--. Giusta i dati fornitigli dal precedente datore di lavoro in data 24\nfebbraio 2004, l’assicurato avrebbe nel 1999 realizzato un reddito soggetto a\nprestazioni AVS di fr. 51'432.--. Calcolando un rincaro annuo di fr. 1'020.--\n(fr.85.-- x 12 come proposto dal ricorrente), per il 2003 il reddito\nammonterebbe a fr. 55'500.--. La certificazione fornita dal datore di lavoro nel\n2004 non corrisponde però all’estratto dell’istituto delle assicurazioni sociali,\nche per il 1999 indica un reddito di soli fr. 48'607.--. Per l’anno successivo il\ndatore di lavoro certificava un reddito di fr. 46'456.-- che si riduceva nel 2001\na fr. 36'517.--, verosimilmente a causa delle assenze per malattia\n(certificazione del 28 marzo 2002). Per questo motivo, l’ufficio convenuto\naveva considerato determinante la media dei salari percepiti tra il 1997 e il\n1999 e indicizzato l’importo dell’1.3%, ottenendo così un reddito annuo di fr.\n45'045.--. Fermo restando che determinante di fini del giudizio non è\nesattamente quanto l’assicurato abbia guadagnato prima del danno alla\nsalute, ma quanto avrebbe potuto oggettivamente guadagnare ancora nel\n2002 in qualità di manovale, anche prendendo a fondamento del calcolo il\nsalario indicato dal ricorrente il risultato del caso concreto non cambia.\nParagonando il reddito che propone il ricorrente per il 2002 e pari a fr. 54'480.-\n- (fr. 55'500.-- deduzione fatta del rincaro annuo di fr. 1020.--) con il reddito\nancora conseguibile da invalido di fr. 51’307.--, ne risulta un grado d’invalidità\ndel 5.8%. Eseguendo lo stesso calcolo per l’anno 2000 e partendo da un\nreddito annuo di 52'452.- (fr. 51'432.-- giusta quanto certificato dal datore di\nlavoro il 24 febbraio 2004 e i fr. 1’020.- di rincaro annuo) e da un reddito\nconseguibile senza danno alla salute di 50'075.--, il grado d’invalidità così\naccertato non è che del 4.5%. Prendendo invece a fondamento il reddito\nproposto dall’istanza inferiore e che era per il 2000 di fr. 45'045.--, l’assicurato\nnon subirebbe scapiti finanziari di alcuna sorta anche dopo l’insorgenza del\ndanno alla salute (cfr. sulla questione riguardante il possibile reddito\nconseguibile in attività confacenti e superiore a quanto realizzato prima del\ndanno alla salute le decisioni del TFA dell’11 febbraio 2003, procedimento no.\nI 315/00, e del 18 dicembre 2003, procedimento no. I 507/01, nonché DAS\n2003, AI, no. 1). Considerato che il diritto ad una rendita d’invalidità\npresuppone un grado d’invalidità di almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI rimasto\nimmutato anche dopo la IVa revisione della LAI per quanto riguarda il grado\nd’invalidità minimo per il riconoscimento di un diritto alla rendita), il rifiuto della\nrendita merita nel caso concreto piena conferma.\n\n"}