{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2007-04-24", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_S-2004-161_2007-04-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2004_161_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf9922b601f9d8382248aa49feba02a2623ecb01dc312617a5b154b4dc9616957a1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf9922b601f9d8382248aa49feba02a2623ecb01dc312617a5b154b4dc9616957a1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2004_161", "Checksum": "d9e6b05117506197b4b50b699eae7399"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2004 161"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 24.04.2007 S 2004 161"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 24.04.2007 S 2004 161"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. 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E’ considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o\nparziale, provocata da un danno alla salute fisica o psichica e che perdura\ndopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione\nesigibili, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che\nentra in considerazione (art. 7 LPGA). Giusta quanto previsto agli art. 16\nLPGA e 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che\nl’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività\nragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione\ndi provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del\nmercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto\nottenere se non fosse diventato invalido (cfr. anche DTF 128 V 30 cons. 1).\nL'invalidità è allora definita come la limitazione, addebitabile ad un danno alla\nsalute assicurato, della capacità di guadagno media sul mercato equilibrato\ndel lavoro (DTF 127 V 298 cons. 4c) entrante in linea di conto per l'assicurato.\nL'invalidità è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF\n110 V 275 cons. 4a, 109 V 32 cons. 2a, 105 V 207 e 102 V 166). E' vero che\nsul danno alla salute è competente a pronunciarsi il medico (DTF 114 V 314\ncons. 3c e 105 V 158 cons. 1). A questi spetta descrivere la menomazione\nfisica o psichica di cui l'assicurato è portatore e specificare quali impedimenti\nfunzionali ne derivano. E' poi compito dell'amministrazione stabilire e valutare\nquali siano, alla luce dei dati medici raccolti, le reali possibilità di lavoro di cui\nl'assicurato dispone e poter così stabilire quale potrebbe ancora essere il\nreddito conseguibile da invalido (DTF 125 V 261 cons. 4).\n\n3. a) L’istante presenta una sindrome lombovertebrale cronica su leggera scogliosi,\nabbassamento del bacino di circa un centimetro, stato dopo morbo di\nScheuermann lombare e iniziali discopatie. Sulla questione della residua\ncapacità lucrativa, i pareri espressi dai medici che hanno visitato l’assicurato\nsono essenzialmente gli stessi. Il ricorrente non è più considerato abile nella\nprecedente attività di manovale. Invece nell’esercizio di un’attività confacente\nal suo stato di salute, intesa come un’attività di carattere medio-leggero e dove\nsarebbe possibile per il paziente di alternare la posizione seduta con la\nstazione eretta, il curante, dott. med. …, non intravedeva limitazioni di sorta\n(reperti del 16 aprile 2002 e del 20 gennaio 1998). Queste conclusioni\nvenivano confermate anche dal servizio medico regionale dell’ufficio\ndell’assicurazione invalidità il 6 maggio 2002. Per la dott. med. … il paziente\nera stato giustamente dichiarato non più abile nella precedente attività di\nmanovale, mentre in un’attività medio-leggera, con possibilità di alternare la\nposizione seduta con quella in piedi, sussisteva una capacità lavorativa\ncompleta con rendimento completo purché l’interessato evitasse di alzare\nripetutamente dei pesi e di lavorare in modo continuo con il tronco piegato in\navanti. Per i medici della clinica rieducativa di Novaggio, l’assicurato era\nconsiderato in grado di svolgere una professione fisicamente più leggera al\n50-100%, senza dover sollevare e portare pesi. Anche la perizia eseguita dal\ndott. med. …, che visitava il paziente il 6 dicembre 2002, confermava queste\nconclusioni. Il paziente era infatti ritenuto abile completamente in attività\nmedio-leggere, che non richiedessero di sollevare ripetutamente pesi\nsuperiori ai 10/15 kg, dei ripetuti movimenti di flessione ed estensione del\ntronco o lavori prolungati in posizione inergonomica (relazione del 9 dicembre\n2002). Chiamato a determinarsi sulla possibilità per il paziente di svolgere\nconcretamente il lavoro proprio ad un autista di funicolare o ad un custode\nfattorino, il curante confermava che dal punto di vista medico non vi fossero\ncontroindicazioni né in termini di rendimento né per l’orario di lavoro richiesto\n(vedi nota del 23 febbraio 2003). Dal punto di vista medico è pertanto appurata\nl’esistenza di una capacità lucrativa completa in un’attività confacente.\nUlteriori delucidazioni al riguardo non si rivelano pertanto necessarie. Le\ndiverse pretese addotte dal ricorrente non trovano il necessario riscontro negli\natti e non sono documentate da alcuna valutazione medica propria a\nsconfessare o comunque a mettere in dubbio l’attendibilità delle conclusioni\nmediche in termini di esigibilità. Ne discende che l’assicurato deve essere\nmedicalmente considerato in grado di eseguire un lavoro confacente in misura\ncompleta.\n\n"}