{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2007-04-24", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_S-2004-161_2007-04-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2004_161_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf9922b601f9d8382248aa49feba02a2623ecb01dc312617a5b154b4dc9616957a1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf9922b601f9d8382248aa49feba02a2623ecb01dc312617a5b154b4dc9616957a1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2004_161", "Checksum": "d9e6b05117506197b4b50b699eae7399"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2004 161"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 24.04.2007 S 2004 161"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 24.04.2007 S 2004 161"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. 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La ripresa dell’attività al 50% l’11 febbraio 2002 falliva\npoche settimane dopo e a partire dal 1. marzo 2002 sussisteva nuovamente\nuna inabilità lavorativa completa. Il 4 aprile 2002, l’assicurato faceva formale\ndomanda in vista dell’ottenimento di prestazioni da parte dell’assicurazione\nper l’invalidità (AI) a causa di una sindrome lombovertebrale cronica su\nleggera scoliosi, abbassamento del bacino di 1 cm, stato dopo morbo di\nScheuermann e iniziali discopatie. Dagli accertamenti in seguito condotti, il\nrichiedente non risultava più idoneo ad esercitare la precedente attività di\nmanovale, mentre dal punto di vista medico era considerato ancora in grado\ndi lavorare al 100% in un’attività fisicamente meno impegnativa.\n\n2. Sulla scorta degli accertamenti medici condotti e in considerazione del fatto\nche anche in un’altra attività più leggera e non qualificata l’assicurato sarebbe\nstato in grado di conseguire un reddito annuo dell’entità di quello realizzato in\nprecedenza, con decisione 14 agosto 2003, l’ufficio AI respingeva la richiesta\ndi rendita e di misure di reintegrazione. Tale rifiuto veniva confermato anche\nin sede di opposizione il 7 ottobre 2004.\n\n3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 10\nnovembre 2004, … chiedeva l’accoglienza dell’istanza e il riconoscimento di\nuna rendita d’invalidità sulla base di un grado d’invalidità del 70% o comunque\ndi almeno ¾. In via eventuale, l’assicurato postulava l’esecuzione di ulteriori\naccertamenti medici o la disposizione di provvedimenti professionali. Per il\nricorrente, da parte dell’ufficio AI non sarebbe stata sufficientemente chiarita\nla questione dell’attività ancora medicalmente esigibile. Gli esempi di lavori\nancora eseguibili sarebbero troppo limitati e nella valutazione del reddito\nancora conseguibile non sarebbe stata operata la deduzione massima del\n25%, come invece la situazione del caso in oggetto giustificherebbe. Per\nl’istante, sulla base delle valutazioni operate nel Cantone Ticino e\nconsiderando non più esigibile l’esplicazione di un’attività in modo completo,\nil reddito da lui conseguibile attualmente andrebbe quantificato a fr. 21'975.--\n. Operando il paragone tra questo reddito e quello conseguibile senza danno\nalla salute, risulterebbe un grado d’invalidità di almeno il 60%. Infine, l’istante\nchiede di essere posto al beneficio di provvedimenti professionali propri a\nreinserirlo in un’attività leggera e confacente al suo stato di salute.\n\n4. Il 2 dicembre 2004, dopo aver ritenuto che il ricorrente non adducesse nuove\nargomentazioni di rilievo, l’ufficio AI rinunciava ad una presa di pozione,\nrinviando semplicemente alle allegazioni già esposte nella decisione su\nopposizione impugnata.\n\nConsiderando in diritto:\n\n1. Il 1. gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla\nparte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), la quale contiene\ndiverse disposizioni applicabili anche nell’ambito della legge federale su\nl’assicurazione per l’invalidità (LAI). Essendo stata la decisione impugnata\nemanata dopo l’entrata in vigore della LPGA (DTF 127 V 467 cons. 1, 121 V\n366 cons. 1b), le nuove disposizioni si applicano al caso in parola nella misura\nin cui l’art. 82 cpv. 1 LPGA - stando al quale le nuove disposizioni non si\napplicano alle prestazioni correnti e alle esigenze fissate prima della sua\nentrata in vigore - non disponga altrimenti. Per l’esame relativo all’eventuale\ninsorgenza di un diritto a una redita d’invalidità già prima dell’entrata in vigore\ndella LPGA occorre riferirsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto\nintertemporale che dichiarano applicabile l’ordinamento in vigore al momento\ndella realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di\nconseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla\nrendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire dal\n1. gennaio 2003 esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 cons.\n1). Per quanto riguarda i criteri che regolano la fissazione del grado\nd’invalidità, le nuove disposizioni della LPGA non apportano comunque\ncambiamenti sostanziali rispetto alle previgenti disposizioni in vigore fino alla\nfine del 2002 (DTF 129 V 4 cons. 1.2 e riferimenti e sentenza del Tribunale\nfederale delle assicurazioni {TFA} del 28 giugno 2004, procedimento no. I\n590/03), poiché le definizioni legali contenute agli art. 3-13 LPGA\nrappresentano di regola la versione codificata della giurisprudenza\npronunciata in ultima istanza prima dell’entrata in vigore della nuova legge\n(DAS 2005, AI no. 4).\n\n"}