Questo grado d’invalidità, per il periodo qui determinante dal 1998 al 2003, non dà diritto che a una mezza rendita d’invalidità. Ne consegue che il ricorso è respinto e che merita conferma la decisione impugnata. 4. L’esito del ricorso che per i motivi esposti in precedenza deve essere respinto non giustifica l’assegnazione di ripetibili né in questa sede né in quella riguardante la procedura su opposizione (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA a contrario). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto.