g) L'assicurato con un grado d’invalidità del 66 ⅔ % ha diritto ad una rendita intera d'invalidità, il diritto alla mezza rendita sussiste qualora l'assicurato è invalido almeno al 50%. (art. 28 cpv. 1 LAI). Operando il paragone tra il reddito ancora conseguibile senza invalidità e pari a fr. 55'900.- e quello conseguibile da invalido di fr. 21'203.-, rispettivamente di fr. 20'254.-, ne risulta un grado d’invalidità del 62%, rispettivamente del 64%. Questo grado d’invalidità, per il periodo qui determinante dal 1998 al 2003, non dà diritto che a una mezza rendita d’invalidità.