sul reddito del lavoro e che il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l’amministrazione deve succintamente motivare, non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione (DTF 126 V 80 cons. 5b/cc e 6). Mentre inizialmente si tendeva ad applicare una riduzione standard del 25%, la giurisprudenza più recente ha più volte confermato la necessità di operare tali riduzioni, per quanto giustificate dalle concrete circostanze del caso specifico (cfr. DAS AI 1998 no. 15 riduzione del 13%, 1999 no.