dichiarazioni riportate nelle relazioni del 26 giugno e 6 luglio 1999, 26 settembre 2000, 26 gennaio e 25 settembre 2001, 10 gennaio 2002 e riferite alla visita del 19 novembre 2001), mentre la volontà di una riformazione era stata ripetutamente confermata solo dal legale dell’assicurato. Pertanto, indipendentemente dal fatto che tale questione non sia stata oggetto della decisione impugnata, poiché nelle attività ancora idonee - dal punto di vista medico - al suo stato di salute l’istante non dimostra alcuna disponibilità alla riformazione, non esiste neppure alcun diritto in questo senso (sentenza non