Materialmente, l’ufficio convenuto confermava il ben fondato delle cifre assunte onde procedere al paragone dei redditi e l’inoppugnabilità dei calcoli operati tenendo conto della concreta situazione del caso in esame. 6. Dopo l’entrata in vigore della 4. revisione delle disposizioni in materia di invalidità, per un grado d’invalidità superiore al 60% e inferiore al 70% sussiste il diritto ad una rendita d’invalidità di tre quarti. Per questo, con decisione 15 marzo 2004, l’ufficio AI riconosceva al ricorrente per un grado d’invalidità del 64% il diritto ad una rendita d’invalidità di tre quarti, a far stato dal 1. gennaio 2004.