{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2007-04-24", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_S-2003-116_2007-04-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2003_116_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf9974b9bdbf15397537ceba0635ea2a80166d64e088e29ebe25e9f2e08cadcbbf1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf9974b9bdbf15397537ceba0635ea2a80166d64e088e29ebe25e9f2e08cadcbbf1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2003_116", "Checksum": "9f1306b1eb8897e0ab6036d495a67045"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2003 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 24.04.2007 S 2003 116"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 24.04.2007 S 2003 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. 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In sede di ricorso, l’istante allega i salari\nminimi contrattuali a partire dal 1. gennaio 2002 per le autorimesse e chiede\ndi essere messo al beneficio del salario minimo di un meccanico con cinque\nanni di esperienza. Giusta questi dati, il salario mensile minimo per un\nmeccanico d’automobili con cinque anni di esperienza era di fr. 4'530.-, ciò\nche corrisponde ad un guadagno annuo di fr. 58'890.-. La pretesa del\nricorrente non può però essere soddisfatta. In primo luogo i salari minimi non\nsono vincolanti per tutti gli attivi nel settore. Dopo l’apprendistato, terminato\nnel 1992, l’assicurato ha lavorato in qualità di meccanico per due anni. Dopo\nquasi due anni di disoccupazione e un periodo d’impiego in qualità di\nmagazziniere, riprendeva poi l’attività di meccanico nel 1996 e l’esercitava per\npoco meno di un anno, prima dell’infortunio. La pratica di cui gode non è\npertanto di cinque, ma di tre anni. La retribuzione minima nel 2002 per un\nmeccanico con tre o quattro anni di esperienza era di fr. 3'944.-,\nrispettivamente di fr. 3'981.-, per un guadagno annuo di fr. 51'272.-,\nrispettivamente di fr. 51'753.-. In quest’ottica, il guadagno ritenuto dall’ufficio\nconvenuto non può effettivamente dare adito ad alcuna critica. Due mesi\nprima dell’incidente, l’assicurato si era messo in proprio. Evidentemente\nquesto brevissimo periodo di tempo non permette di stabilire quanto redditizia\navrebbe potuto essere la nuova attività e se questa avrebbe potuto espandersi\no migliorare con il passare del tempo. Non è in tali circostanze criticabile che\nper il calcolo del guadagno assicurato sia stato preso in considerazione il\nsalario di un meccanico nella situazione professionale dell’istante. Le\ninterruzioni e il cambiamento di attività nella carriera professionale del\nricorrente non permettono di trarre conclusioni diverse con il necessario grado\ndella probabilità preponderante. Basti ricordare che se fossero stati tenuti in\nconsiderazione i redditi medi degli ultimi anni, l’assicurato non avrebbe certo\npotuto contare su di un reddito ipotetico senza invalidità dell’entità di quello\npreso effettivamente in considerazione. Ne consegue che la fissazione di un\nreddito conseguibile senza invalidità di fr. 55'900.- non dà adito a critiche.\n\ng) L'assicurato con un grado d’invalidità del 66 ⅔ % ha diritto ad una rendita\nintera d'invalidità, il diritto alla mezza rendita sussiste qualora l'assicurato è\ninvalido almeno al 50%. (art. 28 cpv. 1 LAI). Operando il paragone tra il reddito\nancora conseguibile senza invalidità e pari a fr. 55'900.- e quello conseguibile\nda invalido di fr. 21'203.-, rispettivamente di fr. 20'254.-, ne risulta un grado\nd’invalidità del 62%, rispettivamente del 64%. Questo grado d’invalidità, per il\nperiodo qui determinante dal 1998 al 2003, non dà diritto che a una mezza\nrendita d’invalidità. Ne consegue che il ricorso è respinto e che merita\nconferma la decisione impugnata.\n\n4. L’esito del ricorso che per i motivi esposti in precedenza deve essere respinto\nnon giustifica l’assegnazione di ripetibili né in questa sede né in quella\nriguardante la procedura su opposizione (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA a\ncontrario).\n\nIl Tribunale decide:\n\n1. Il ricorso è respinto.\n\n2. La procedura è gratuita e non vengono assegnate ripetibili.\nL’interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni è\nstato accolto. (I 790/04).\n"}