{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2007-04-24", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_S-2003-116_2007-04-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2003_116_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf9974b9bdbf15397537ceba0635ea2a80166d64e088e29ebe25e9f2e08cadcbbf1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf9974b9bdbf15397537ceba0635ea2a80166d64e088e29ebe25e9f2e08cadcbbf1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2003_116", "Checksum": "9f1306b1eb8897e0ab6036d495a67045"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2003 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 24.04.2007 S 2003 116"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 24.04.2007 S 2003 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  2. Kammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "rendita AI | Invalidenversicherung"}], "ScrapyJob": "446973/49/1459", "Zeit UTC": "12.05.2024 05:29:51", "Checksum": "9976729446629fb6d2d9027f62a912c8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 24.04.2007 S 2003 116\nRegesto:\nrendita AI | Invalidenversicherung\n\ne) Il ricorrente contesta la riduzione del 10% e chiede che gli venga concessa la\nriduzione massima possibile e pari al 25%. Se e in quale misura i salari fondati\nsu dati statistici debbano essere ridotti dipende, secondo la giurisprudenza\ndel Tribunale federale delle assicurazioni, dall’insieme delle circostanze\npersonali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno\nalla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado\nd’occupazione) ritenuto che una deduzione massima del 25% del salario\nstatistico permette di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire\nsul reddito del lavoro e che il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione\nglobale, la quale procede da una stima che l’amministrazione deve\nsuccintamente motivare, non può senza valido motivo sostituire il proprio\napprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione (DTF 126 V 80 cons.\n5b/cc e 6). Mentre inizialmente si tendeva ad applicare una riduzione standard\ndel 25%, la giurisprudenza più recente ha più volte confermato la necessità di\noperare tali riduzioni, per quanto giustificate dalle concrete circostanze del\ncaso specifico (cfr. DAS AI 1998 no. 15 riduzione del 13%, 1999 no. 11\nriduzione del 15% e sentenza non pubblicata del 19 marzo 1999 in re M.B. c.\nS. riduzione del 10%). Nel caso in parola, l’assicurato può innanzitutto\nsvolgere la propria attività a metà tempo, durante una mezza giornata\nlavorativa a rendimento completo e non alternando l’attività sull’arco dell’intera\ngiornata, fatto quest’ultimo che potrebbe causare degli inconvenienti non del\ntutto indifferenti sul posto di lavoro. Egli gode poi di una formazione\nprofessionale specifica che, a seconda del tipo d’impiego che lo occuperà,\npotrà anche in parte tornargli utile nell’esercizio della nuova professione come\nimpiegato d’ufficio (per esempio come venditore di automobili, telefonista\npresso un ditta che vende pezzi di ricambio o che ha comunque a che fare\ncon motori di automobili). Inoltre, anche per un’attività d’ufficio, non sussistono\nproblemi legati alla lingua della regione in cui opera, all’età, all’inserimento\nsociale, al contatto con la gente ecc. Ne consegue che la riduzione massima\ndel 25% richiesta e non meglio motivata non appare giustificata dalle concrete\ncircostanze. Per il Tribunale amministrativo, oprando una riduzione del 10%\n(oltre a quella del 9% per la regione di lavoro) la convenuta ha giustamente\nconsiderato la specifica situazione del caso in esame. Ne consegue che il\nreddito ancora conseguibile da invalido deve essere quantificato a fr. 21'203.-\n.In sede di risposta al ricorso, la parte convenuta ha proposto un calcolo in\nparte più favorevole all’assicurato, oprando con i RSS dell’anno 2000 e\nindicizzandoli. In tal modo, il reddito ancora conseguibile da invalido\nammonterebbe a fr. 20'254.-.\n\n"}