{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2007-04-24", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_S-2003-116_2007-04-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2003_116_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf9974b9bdbf15397537ceba0635ea2a80166d64e088e29ebe25e9f2e08cadcbbf1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf9974b9bdbf15397537ceba0635ea2a80166d64e088e29ebe25e9f2e08cadcbbf1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2003_116", "Checksum": "9f1306b1eb8897e0ab6036d495a67045"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2003 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 24.04.2007 S 2003 116"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 24.04.2007 S 2003 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. 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In tutte le\nrelazioni agli atti, i medici sono concordi nel considerare che in un’attività\nsedentaria, eseguibile ad un tavolo di lavoro o ad una scrivania, senza la\nnecessità di portare pesi importanti e per quanto il posto di lavoro sia\nraggiungibile con la sedia a rotelle, sia esigibile l’esplicazione di un’attività al\n50%, ovvero per quattro ore giornaliere (relazione del 19 dicembre 2001),\nrispettivamente da 16 a 24 ore settimanali (relazione del 28 giugno 1999) che\nmediamente corrispondono propriamente a 4 ore lavorative giornaliere. Per\ndetti specialisti in paraplegia, l’esplicazione di un’attività d’impiegato di\ncommercio al 50% era dall’assicurato ritenuta del tutto esigibile (relazioni del\n26 settembre 2000, 29 novembre 2000, 19 dicembre 2001 e 15 luglio 2002).\nNon possono in tali circostanze sussistere dubbi sull’esigibilità in termini\nteorici di un’attività a metà tempo.\n\nc) In termini economici, conformemente alla ripetuta e recente giurisprudenza\ndel Tribunale federale delle assicurazioni, per la determinazione del reddito\nconseguibile da invalido - nei casi in cui un assicurato non ha ripreso l’attività\ndopo l’insorgenza del danno alla salute - vanno prese a confronto le tabelle\nRSS (riscossione struttura salariale), emanate dell’ufficio federale di statistica\n(DAS AI 1999 ni. 6 e 11 e 1998 ni. 8 e 15; DTF 124 V 323 cons. 3b bb e per i\nGrigioni sentenze non pubblicate del 21 febbraio 2003, procedimento no. I\n750/02, 13 marzo 2003, procedimento no. I 103/02 e 30 gennaio 2004,\nprocedimento no. I 325/02). In questo modo viene garantito un uguale\ntrattamento di tutti gli interessati. Un paragone in base ai dati risultanti dalla\ndocumentazione sui posti di lavoro (DPL) è possibile solo quando sono\nsoddisfatti i presupposti per procedere in tal senso. Secondo la prassi del\nTribunale federale delle assicurazioni (DTF 129 V 472 e sentenze del 18\ndicembre 2003, procedimento no. I 507/01 nonché del 1. ottobre 2003,\nprocedimento no. I 479/00), i rilievi salariali DPL sono conformi al diritto\nfederale e possono pertanto essere impiegati nel paragone per la\ndeterminazione del grado d’invalidità se sono almeno cinque e se contengono\nindicazioni quanto al minimo, al massimo ed alla media salariale della\ncategoria. Concretamente poi, l’attività descritta nella documentazione deve\nessere medicalmente esigibile. In base alle considerazioni suesposte, i dati e\nle investigazioni condotte dall’AI, che indica tre specifici posti di lavoro, sono\ninsufficienti per stabilire quale possa essere considerato il salario conseguibile\nda invalido in base alle DPL. Restano pertanto determinanti le tabelle RSS.\n\nd) Secondo la tabella TA1 dei rilievi salariali riferiti al 2002 (che è stata nel\nfrattempo pubblicata e i cui dati divergono leggermente da quelli considerati\nfinora) il reddito mensile medio conseguibile da un lavoratore di sesso\nmaschile in attività semplici e senza la necessità di una formazione specifica\nnel settore dei servizi (TA1 90-93) è di fr. 4’139.- (e fr. 49'666.- annui). Questo\nsalario è reputato comprensivo di tredicesima mensilità e stabilito sulla base\ndi un orario settimanale di lavoro di 40 ore. Tenendo in considerazione che\nnell’ambito dell’attività appresa in precedenza il normale orario di lavoro è di\n41.7 ore di lavoro settimanali, tempo di lavoro che corrisponde pure all’orario\ndi lavoro nell’evenienza preso in considerazione per la determinazione del\nreddito conseguibile senza invalidità (cfr. DTF 124 V 323 cons. 3b bb e\nriferimenti e per i Grigioni sentenze non pubblicate del 17 marzo 2000 in re\nH.M. c. Ufficio AI e 19 marzo 1999 in re M.B. c. S.), il reddito annuo viene\nnell’evenienza ad essere di fr. 51'779.-. Per le regioni economicamente meno\nforti come quella in oggetto e ispirandosi ai salari corrisposti nel vicino Ticino,\nl’AI ha operato una riduzione supplementare del 9% (fr. 47'119.-). Tenendo\npoi in considerazione una residua capacità del 50% (fr. 23'559.-) e applicando\nuna riduzione del 10% ne deriva un reddito di fr. 21'203.-.\n\n"}