{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2007-04-24", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_S-2003-116_2007-04-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/S_2003_116_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf9974b9bdbf15397537ceba0635ea2a80166d64e088e29ebe25e9f2e08cadcbbf1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf9974b9bdbf15397537ceba0635ea2a80166d64e088e29ebe25e9f2e08cadcbbf1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=S_2003_116", "Checksum": "9f1306b1eb8897e0ab6036d495a67045"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["S 2003 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 24.04.2007 S 2003 116"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 24.04.2007 S 2003 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. 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Essendo stata la decisione su opposizione emanata dopo\nl’entrata in vigore della LPGA (DTF 127 V 467 cons. 1, 121 V 366 cons. 1b),\nin principio le nuove disposizioni si applicano al caso in parola almeno per\nquanto riguarda la valutazione del grado d’invalidità per l’anno 2003. Per il\nperiodo precedente invece, dovrebbero trovare ancora applicazione le\ndisposizioni contenute nella LAI. Materialmente comunque la questione non\nriveste importanza pratica giacché per la fissazione del grado d’invalidità le\nnuove disposizioni della LPGA non apportano cambiamenti sostanziali\nrispetto alle previgenti disposizioni in vigore fino alla fine del 2002 (DTF 129\nV 4 cons. 1.2 e riferimenti e sentenza del Tribunale federale delle\nassicurazioni del 28 giugno 2004, procedimento no. I 590/03).\n\n2. Nel ricorso viene nuovamente proposta la questione di una riformazione\nprofessionale, problematica che però non è stata oggetto della decisione\nimpugnata. Per quanto riguarda il diritto alla reintegrazione professionale\ngiusta l’art. 17 LAI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2003 (salvo\nespressa disposizione contraria tutte le disposizioni della LAI citate nella\npresente sentenza si riferiscono alla versione in vigore fino al 31 dicembre\n2003), è bene ricordare in questa sede che lo stesso presupponeva, tra le\naltre condizioni, la disponibilità soggettiva dell’assicurato ad essere\nreintegrato (Pratique VSI 2002 pag. 111, RCC 1991 pag. 185).\nContrariamente a quanto addotto in sede di ricorso, l’istante ha ripetutamente\nrifiutato una riformazione scolastico-professionale in qualità d’impiegato\nd’ufficio, poiché non si riteneva idoneo ad esercitare un’attività che\nrichiedesse di rimanere alcune ore seduto nella stessa posizione (cfr.\ndichiarazioni riportate nelle relazioni del 26 giugno e 6 luglio 1999, 26\nsettembre 2000, 26 gennaio e 25 settembre 2001, 10 gennaio 2002 e riferite\nalla visita del 19 novembre 2001), mentre la volontà di una riformazione era\nstata ripetutamente confermata solo dal legale dell’assicurato. Pertanto,\nindipendentemente dal fatto che tale questione non sia stata oggetto della\ndecisione impugnata, poiché nelle attività ancora idonee - dal punto di vista\nmedico - al suo stato di salute l’istante non dimostra alcuna disponibilità alla\nriformazione, non esiste neppure alcun diritto in questo senso (sentenza non\npubblicata del Tribunale federale delle assicurazioni in re Ufficio AI c. A. P. del\n7 agosto 2002, dove la richiesta di nuovi accertamenti da parte dell’AI decisa\ndal Tribunale amministrativo veniva dal Tribunale federale delle assicurazioni\nconsiderata immotivata dopo che all’assicurato mancava chiaramente la\nvolontà soggettiva di riformarsi nel senso delle disposizioni LAI).\n\n3. a) Materialmente, la controversia verte principalmente sul grado d’invalidità del\nricorrente per il periodo dal 1. ottobre 1998 al 31 dicembre 2003. E’\nconsiderata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale\npresumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGA e vedi\nanche art. 4 LAI). E’ considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o\nparziale, provocata da un danno alla salute fisica o psichica e che perdura\ndopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione\nesigibili, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che\nentra in considerazione (art. 7 LPGA). Giusta quanto previsto all’art. 16 LPGA\n(cfr. anche art. 28 cpv. 2 LAI), per valutare il grado d’invalidità, il reddito che\nl’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività\nragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione\ndi provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del\nmercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto\nottenere se non fosse diventato invalido (cfr. anche DTF 128 V 30 cons. 1).\nL'invalidità è allora definita come la limitazione, addebitabile ad un danno alla\nsalute assicurato, della capacità di guadagno media sul mercato equilibrato\ndel lavoro (DTF 127 V 298 cons. 4c) entrante in linea di conto per l'assicurato.\nL'invalidità è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF\n110 V 275 cons. 4a, 109 V 32 cons. 2a, 105 V 207 e 102 V 166). E' vero che\nsul danno alla salute è competente a pronunciarsi il medico (DTF 114 V 314\ncons. 3c e 105 V 158 cons. 1). A questi spetta descrivere la menomazione\nfisica o psichica di cui l'assicurato è portatore e specificare quali impedimenti\nfunzionali ne derivano. E' poi compito dell'amministrazione stabilire e valutare\nquali siano, alla luce dei dati medici raccolti, le reali possibilità di lavoro di cui\nl'assicurato dispone e poter così stabilire quale potrebbe ancora essere il\nreddito conseguibile da invalido (DTF 125 V 261 cons. 4).\n\n"}