3. Visto l’esito del ricorso che viene parzialmente accolto, le spese di procedura sono accollate in ragione della metà al ricorrente, in ragione di 1/3 al Consorzio e in ragione di 1/6 ai convenuti proprietari della particella no. 742 (art. 72 cpv. 1 LGA). Al ricorrente viene riconosciuto a titolo di ripetibili un indennizzo, ridotto e limitato alla procedura in sede di Tribunale amministrativo, dell’ammontare di fr. 2’500.-- (IVA inclusa) che dovranno essere versati nella misura di 2/3 da parte del Consorzio e di 1/3 da parte dei convenuti ... Il Tribunale decide: