né allo stesso né al consorziato oneri sproporzionati con il fine che si intende raggiungere. Di conseguenza, pur premessa l’opportunità di eliminare le servitù preesistenti, per quanto rese obsolete dalle nuove possibilità di allacciamento dei fondi, la prassi impone di conservare o di istituire delle servitù quando il nuovo allacciamento implicherebbe per l’interessato un onere sproporzionato nei confronti dell’aggravio di un proprietario terzo sia nell’ottica di un eccessivo maggiore percorso che in quella dei costi di realizzazione. Nel caso in giudizio, come il sopralluogo ha dimostrato, la particella no. 324 è di fatto allacciata alla particella no.