In sostanza, le servitù preesistenti devono essere considerate quali decadute, mentre i tecnici incaricati dell'esecuzione dell'opera di bonifica fondiaria, tenendo conto delle necessità di ogni singola particella, sono tenuti a riprendere o a istituire le servitù necessarie al confacente sfruttamento della nuova proprietà. L'art. 4 OELBF, a sua volta, riprende il concetto dei vari stadi procedurali precisandone e limitandone la portata alle operazioni citate alle lett.