bonifica fondiaria è divisa in vari stadi che, come dei compartimenti stagni, una volta chiusi, sanciscono una situazione definitiva ed immutabile. Tali stadi sono costituiti dal rilievo del possesso vecchio e dalla relativa stima dei fondi (art. 21-27 LBF) nonché dalla procedura di nuova assegnazione (art. 27 e segg. LBF). Ogni stadio soggiace a precise norme procedurali, quali la comunicazione all'interessato, personale o edittale, il termine d’impugnazione, il tentativo di transazione giudiziale e l'eventuale decisione nel merito da parte degli organi preposti.