1. a) Tenor l'art. 1 LBF, le bonifiche fondiarie consistono in misure, opere e costruzioni agricole aventi lo scopo di conservare o accrescere il rendimento del suolo, di facilitarne la coltivazione e di proteggerlo dalle devastazioni o distruzioni causate da fenomeni naturali. Attraverso il modellamento e l'unione di più particelle in singoli appezzamenti, gli organi incaricati dell'opera di bonifica hanno il compito di creare le condizioni ottimali per lo sfruttamento razionale del terreno.