7. Nella propria replica del 15 ottobre 2008 il ricorrente ribadisce, in sostanza, i concetti esposti tramite il ricorso ammettendo come il maggior percorso imposto dalla nuova assegnazione contestata non sia di 500 metri bensì di ca. 250 metri; in ogni caso detta circostanza sarebbe giuridicamente ininfluente tenendo conto che nel possesso vecchio il percorso per la coltivazione della vigna, partendo dall’edificio sulla particella no. 324, sarebbe stato di soli 10 metri. Inoltre, la coltivazione della particella no.