La nuova assegnazione in giudizio corrisponderebbe al possesso vecchio e quindi il ricorrente non risulterebbe penalizzato tramite sottrazione di terreno. Una chiara delimitazione dei confini, imposta dalle caratteristiche morfologiche delle particelle interessate, separate da un muro e quindi da un confine naturale, escluderebbe la possibilità di scorporo di una striscia di terreno a valle della particella no. 742. Inoltre, l’accesso alla particella no. 371 sarebbe sufficientemente garantito, a monte, dalla strada comunale esistente.