Tramite l’interdizione del collegamento diretto e naturale fra l’edificio dove sono site le cantine e i depositi e la vigna, imponendo così al coltivatore un percorso di ca. 500 metri, il Consorzio ostacolerebbe sensibilmente la razionale coltivazione del fondo agricolo collidendo quindi con gli scopi primari dell’opera di bonifica fondiaria. Pure i disposti dell’art. 28 LBF risulterebbero lesi in quanto la nuova assegnazione, che vede l’interdizione di un transito diretto fra le particelle no. 324 e 371 rendendo lo sfruttamento agricolo del suolo più difficoltoso sia qualitativamente che quantitativamente, si discosterebbe in peggio dal possesso vecchio.