Inoltre, non sarebbe stata creata neppure una reale possibilità d’accesso fra la strada pubblica a monte e la particella no. 371. Tale situazione renderebbe quindi molto più difficoltosa la coltivazione della vigna e non rispetterebbe i principi della proporzionalità e della compensazione reale collidendo così con le disposizioni che reggono l’opera di bonifica fondiaria, in particolare con i disposti degli art. 1, 3 e 12 della legge cantonale sulle bonifiche fondiarie (LBF). Tramite l’interdizione del collegamento diretto e naturale fra l’edificio dove sono site le cantine e i depositi e la vigna, imponendo così al coltivatore un percorso di ca.