{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2008-11-28", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_R-2008-66_2008-11-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/R_2008_66_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf0d2feb47491e57b789642e3984f9f72c6b7737e9d33db3f8e850c1f3ad10853b1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf0d2feb47491e57b789642e3984f9f72c6b7737e9d33db3f8e850c1f3ad10853b1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=R_2008_66", "Checksum": "89301b18ccc6bd2674cf9eb9ab080ee9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["R 2008 66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 28.11.2008 R 2008 66"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 28.11.2008 R 2008 66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. 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Incontestabilmente, la\nparticella no. 371, caratterizzata da una superficie piantata a vigna che, in\nvirtù delle sue dimensioni si presta alla coltivazione manuale, è sempre stata\nraggiunta dai coltivatori, passando per una scala in pietra che permette di\nsuperare il dislivello del terreno e quindi percorrendo, per un breve tratto,\nl’estremo lembo a valle della particella no. 742.\nMentre i precedenti decreti di nuova assegnazione, in seguito sostituiti da\nquello in giudizio, permettevano ancora la possibilità di accedere direttamente\ndalla particella no. 324 alla particella no. 371, la situazione in oggetto vede\nuna chiara separazione dei fondi e quindi la mancanza di una base legale per\ntale accesso. In effetti, la vecchia scala in pietra si immette sulla superficie\ndella particella no. 742, per cui non esistono i presupposti legali per\npermettere agli utenti della particella no. 371 di raggiungere direttamente la\nstessa come sempre fatto in precedenza.\nIl Consorzio sostiene come l’allacciamento della particella no. 371 sia\ngarantito dalla strada comunale a monte per cui, coprendo un maggior\npercorso di ca. 150 metri, sarebbe possibile coltivare la stessa partendo dalla\nparticella no. 324.\nIndubbiamente la situazione precedente, dettata dalla razionalità e dal buon\nsenso, che vedeva di fatto il congiungimento fra la vigna e l’edificio agricolo\ngarantito dalla vecchia scala in pietra nonché caratterizzato da un percorso di\npochi metri, costituiva e costituisce la soluzione più razionale per la\ncoltivazione della particella no. 371. In effetti, a prescindere dal percorso\nsensibilmente più lungo, quantificato in 150 metri dal Consorzio e in almeno\n200 metri dal ricorrente, che il decreto di nuova assegnazione impone,\nattualmente non esiste un accesso, neppure pedonale, che permetta il\nraggiungimento della particella no. 371 dalla strada comunale a monte,\nsostenuta da un muro di ca. 2 metri. Di conseguenza sarebbe necessario\nrealizzare tale accesso tramite un intervento edilizio oneroso.\nAi sensi delle disposizioni e della prassi precedentemente illustrati se, da un\ncanto, fra i compiti della bonifica fondiaria ricade quello di creare una chiara\nsituazione di proprietà, vincolata il meno possibile da oneri, aggravi e servitù,\ne di permettere, per quanto possibile, un allacciamento indipendente di tutte\nle particelle alle vie pubbliche, d’altro canto il perseguimento di detto scopo è\nsoggetto al rispetto del principio della proporzionalità che, in sostanza, impone\nall’ente pubblico di trovare una soluzione logica e razionale che non imponga\nné allo stesso né al consorziato oneri sproporzionati con il fine che si intende\nraggiungere. Di conseguenza, pur premessa l’opportunità di eliminare le\nservitù preesistenti, per quanto rese obsolete dalle nuove possibilità di\nallacciamento dei fondi, la prassi impone di conservare o di istituire delle\nservitù quando il nuovo allacciamento implicherebbe per l’interessato un\nonere sproporzionato nei confronti dell’aggravio di un proprietario terzo sia\nnell’ottica di un eccessivo maggiore percorso che in quella dei costi di\nrealizzazione.\nNel caso in giudizio, come il sopralluogo ha dimostrato, la particella no. 324 è\ndi fatto allacciata alla particella no. 371 tramite un accesso che ha permesso\nla coltivazione di quest’ultima durante l’arco di diversi decenni. La superficie\ndella particella no. 742 interessata dal transito d’accesso alla particella no.\n371, limitato dalla situazione morfologica al passaggio pedonale, è esigua e\nriguarda l’estremo spigolo a valle della stessa. Alla luce di tale situazione,\npremesso che la procedura di nuova assegnazione include l’epurazione dei\ndiritti reali limitati, il Tribunale amministrativo ritiene che la soluzione più\nconforme al principio della proporzionalità sia quella di istituire un diritto di\npassaggio pedonale sull’angolo a valle della particella no. 742, così da\npermettere l’accesso diretto pedonale dalla particella no. 324 alla particella\nno. 371 e viceversa, come sin’ora goduto. Tale onere risulta per il proprietario\ndella particella no. 742 meno incisivo dello scorporo di una pur minima parte\ndella stessa e quindi meglio conforme al citato principio della proporzionalità.\nAlla luce di quanto esposto, quindi, il ricorso deve essere accolto parzialmente\nnell’ottica della richiesta subordinata dell’istituzione di un diritto di passaggio\npedonale a favore delle particelle no. 324 e no. 371 e a carico della particella\nno. 742, tale da permettere il transito tramite la scala in pietra esistente.\nIn via abbondanziale giova rilevare che, nel caso dell’azzonamento delle\nparticelle agricole in località … e quindi di una confacente urbanizzazione\ndelle stesse ai fini della sovraedificazione, la servitù di passaggio pedonale in\noggetto che, allo stato attuale, serve unicamente per la coltivazione agricola\ndella particella no. 371, potrebbe divenire obsoleta e quindi il proprietario\ngravato ne potrebbe chiedere la cancellazione.\n\n"}