{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2008-11-28", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_R-2008-66_2008-11-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/R_2008_66_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf0d2feb47491e57b789642e3984f9f72c6b7737e9d33db3f8e850c1f3ad10853b1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf0d2feb47491e57b789642e3984f9f72c6b7737e9d33db3f8e850c1f3ad10853b1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=R_2008_66", "Checksum": "89301b18ccc6bd2674cf9eb9ab080ee9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["R 2008 66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 28.11.2008 R 2008 66"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 28.11.2008 R 2008 66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. 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Nella propria replica del 15 ottobre 2008 il ricorrente ribadisce, in sostanza, i\nconcetti esposti tramite il ricorso ammettendo come il maggior percorso\nimposto dalla nuova assegnazione contestata non sia di 500 metri bensì di\nca. 250 metri; in ogni caso detta circostanza sarebbe giuridicamente\nininfluente tenendo conto che nel possesso vecchio il percorso per la\ncoltivazione della vigna, partendo dall’edificio sulla particella no. 324, sarebbe\nstato di soli 10 metri. Inoltre, la coltivazione della particella no. 324, oltre che\ndal considerevole maggior percorso e dalle difficoltà tecniche di realizzazione\ndell’accesso, sarebbe resa difficoltosa dalla mancata disponibilità di un\nparcheggio o di una piazzola di sosta sulla strada comunale che imporrebbe\nal ricorrente di realizzare simili strutture sul proprio fondo implicando dei costi\nsproporzionati.\nIl ricorrente avrebbe contestato i precedenti decreti di nuova assegnazione,\nche prevedevano la possibilità di accesso diretto fra le particelle no. 324 e\n371, solo in relazione alla realizzazione della strada no. 996 che avrebbe\ntagliato la vigna a metà. Avrebbe invece sempre accettato la situazione che\nvedeva le sue due particelle collegate così da permettergli il transito pedonale\nincondizionato. L’effettivo confine naturale tra le particelle no. 324 e 742 non\nsarebbe costituito dal muro caratterizzato dalla scala bensì dal piccolo muretto\nche costituisce i due lati esterni del rettangolo formato dal piazzale finale\nsuperiore di detta scala in pietra che collega la particella no. 324 al fondo no.\n371.\nIl ricorrente esprime inoltre a chiare lettere la propria disponibilità a\ncompensare in natura la striscia di terreno della quale chiede l’attribuzione,\nrispettivamente la servitù di passaggio. In tal senso il proprietario della\nparticella no. 742 non sarebbe gravato da una minor assegnazione.\n\n8. Nella propria replica del 10 novembre 2008 la Commissione di stima contesta\ncome il ricorrente, nell’ambito dei gravami, non abbia mai sollevato\nosservazioni relative a un diritto di passo tra le particelle no. 324 e 371. Egli\navrebbe addirittura riconosciuto la possibilità di allacciamento della particella\nno. 371 tramite la strada comunale. La procedura di epurazione dei diritti reali\nlimitati sarebbe stata formalmente esperita nel contesto della nuova\nassegnazione.\nDa parte loro, tramite scritto del 6 novembre 2008, … chiedono la riconferma\nintegrale del decreto impugnato.\n9. In data 28 novembre 2008, una delegazione del Tribunale amministrativo ha\nesperito un sopralluogo a …, in località …, in occasione del quale ha preso\nvisione della situazione di fatto concedendo a tutte le parti interessate la\npossibilità di esprimersi verbalmente in merito al contenzioso. Gli argomenti\npresentati e protocollati in sede di sopralluogo saranno ripresi, per quanto utili\nai fini del giudizio, nell’ambito dei considerandi in diritto.\n\nConsiderando in diritto:\n\n1. a) Tenor l'art. 1 LBF, le bonifiche fondiarie consistono in misure, opere e\ncostruzioni agricole aventi lo scopo di conservare o accrescere il rendimento\ndel suolo, di facilitarne la coltivazione e di proteggerlo dalle devastazioni o\ndistruzioni causate da fenomeni naturali.\nAttraverso il modellamento e l'unione di più particelle in singoli appezzamenti,\ngli organi incaricati dell'opera di bonifica hanno il compito di creare le\ncondizioni ottimali per lo sfruttamento razionale del terreno. Una delle regole\nbasilari che reggono il criterio della nuova assegnazione nell'ambito della\nprocedura di bonifica fondiaria è costituita dal cosiddetto principio della\ncompensazione reale. Questo principio, che deriva direttamente dall'art. 26\ndella Costituzione Federale, sancisce che, nell'ambito dell'opera di bonifica\nfondiaria, ogni proprietario ha diritto, dopo un'adeguata deduzione per le\nopere comuni, ad un'attribuzione di terreno che corrisponda, sia dal punto di\nvista quantitativo che da quello qualitativo, alla sua proprietà fondiaria\nantecedente l'opera di bonifica (DTF del 13 marzo 1974 in re Lanicca c.\nConsorzio Bonifica Fondiaria Flerden-Urmein). Naturalmente, il principio di\nuna piena compensazione reale, per motivi tecnici, non può garantire al\nsingolo proprietario che gli venga attribuito del terreno assolutamente identico\na quello toltogli, sia per quanto concerne la posizione, la coltivabilità, la qualità\necc. In un simile caso, l'opera di bonifica non sarebbe, per ovvi motivi,\npraticamente attuabile.\nDi conseguenza, il proprietario, nell'interesse dell'opera di bonifica globale,\ndeve essere disposto ad accettare alcune differenze fra il possesso vecchio e\nla nuova assegnazione, sia dal punto di vista quantitativo che da quello\nqualitativo.\nSecondo costante prassi e giurisprudenza , una deroga al principio della\ncompleta compensazione reale è, di regola, ammessa quando serie difficoltà\ntecniche inducono i pianificatori, nell'interesse generale dell'opera di bonifica,\na decidere una minore, rispettivamente una maggiore assegnazione (O.\nBaenziger, Bodenverbesserungen, pag. 86). In simili casi, sia la minore che\nla maggiore assegnazione vengono conguagliate in denaro fra i proprietari\ninteressati; conguagli che, per i motivi adotti, devono essere ridotti al minimo\nindispensabile in ossequio al citato principio della compensazione reale.\n\n"}