{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2008-11-28", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_R-2008-66_2008-11-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/R_2008_66_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf0d2feb47491e57b789642e3984f9f72c6b7737e9d33db3f8e850c1f3ad10853b1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf0d2feb47491e57b789642e3984f9f72c6b7737e9d33db3f8e850c1f3ad10853b1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=R_2008_66", "Checksum": "89301b18ccc6bd2674cf9eb9ab080ee9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["R 2008 66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 28.11.2008 R 2008 66"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 28.11.2008 R 2008 66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  2. Kammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "nuova assegnazione e epurazione diritti reali RT | Landwirtschaft"}], "ScrapyJob": "446973/49/1459", "Zeit UTC": "12.05.2024 03:47:08", "Checksum": "d5c0f7f235d1d6aec6972cce432fd2f7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 28.11.2008 R 2008 66\nRegesto:\nnuova assegnazione e epurazione diritti reali RT | Landwirtschaft\n\n4. In data 20 agosto 2008 … ha impugnato tempestivamente la decisione della\nCommissione di stima davanti al Tribunale amministrativo chiedendone la\nriforma in virtù della correzione del confine fra le particelle no. 371 e 742 in\nmodo da permettere il transito diretto dalla particella no. 324 alla particella no.\n371.\nIn via eventuale il ricorrente chiede l’iscrizione di un diritto di passaggio\npedonale a favore delle particelle no. 324 e 371 ed a carico della particella no.\n742, così da consentire il transito passando per la scala esistente che dalla\nparticella no. 324 porta alla particella no. 371.\nIl ricorrente sostiene come, nel contesto delle precedenti nuove assegnazioni,\nil passaggio fra i fondi no. 324 e 371 sarebbe sempre stato salvaguardato\ntramite una striscia di terreno che collegava i due fondi e quindi permetteva il\ntransito pedonale fra gli stessi senza passare sull’altrui proprietà.\nI confini delle particelle no. 324, 371 e 742 previsti dal decreto di nuova\nassegnazione esposto nel 2007, invece, precluderebbero la possibilità di un\ntransito pedonale diretto fra i due fondi del ricorrente. Dette particelle\ncostituirebbero, di fatto e da sempre, un’unità che vedrebbe la casa\nd’abitazione con cantine e magazzino sita sulla particella no. 324 unita alla\nvigna sulla particella no. 371 tramite un collegamento costituito da una scala\nnel muro in sassi. L’esercizio incontestato, per centinaia di anni, di detto\naccesso naturale avrebbe, già prima dell’avvio dell’opera di bonifica fondiaria,\ncreato una servitù di usucapione. In mancanza di detta possibilità di transito\nla vigna sarebbe raggiungibile dalla casa solo coprendo un percorso di ca.\n500 metri. Inoltre, non sarebbe stata creata neppure una reale possibilità\nd’accesso fra la strada pubblica a monte e la particella no. 371. Tale\nsituazione renderebbe quindi molto più difficoltosa la coltivazione della vigna\ne non rispetterebbe i principi della proporzionalità e della compensazione\nreale collidendo così con le disposizioni che reggono l’opera di bonifica\nfondiaria, in particolare con i disposti degli art. 1, 3 e 12 della legge cantonale\nsulle bonifiche fondiarie (LBF).\nTramite l’interdizione del collegamento diretto e naturale fra l’edificio dove\nsono site le cantine e i depositi e la vigna, imponendo così al coltivatore un\npercorso di ca. 500 metri, il Consorzio ostacolerebbe sensibilmente la\nrazionale coltivazione del fondo agricolo collidendo quindi con gli scopi primari\ndell’opera di bonifica fondiaria. Pure i disposti dell’art. 28 LBF risulterebbero\nlesi in quanto la nuova assegnazione, che vede l’interdizione di un transito\ndiretto fra le particelle no. 324 e 371 rendendo lo sfruttamento agricolo del\nsuolo più difficoltoso sia qualitativamente che quantitativamente, si\ndiscosterebbe in peggio dal possesso vecchio. A maggior ragione,\nconsiderando che il Consorzio non avrebbe previsto la realizzazione di un\naccesso fra la strada pubblica a monte e la particella no. 371, gli svantaggi\nsubiti dal proprietario sarebbero palesi e non compatibili con il citato principio\ndella compensazione reale.\n5. Tramite presa di posizione del 4 settembre 2008 la Commissione di stima ha\nproposto di respingere integralmente il ricorso rimproverando al consorziato\ndi avere contestato tutte le precedenti nuove assegnazioni opponendosi, in\nparticolare, alla realizzazione della particella stradale no. 996 che avrebbe\nrisolto il problema degli accessi. La nuova assegnazione in giudizio\ncorrisponderebbe al possesso vecchio e quindi il ricorrente non risulterebbe\npenalizzato tramite sottrazione di terreno. Una chiara delimitazione dei confini,\nimposta dalle caratteristiche morfologiche delle particelle interessate,\nseparate da un muro e quindi da un confine naturale, escluderebbe la\npossibilità di scorporo di una striscia di terreno a valle della particella no. 742.\nInoltre, l’accesso alla particella no. 371 sarebbe sufficientemente garantito, a\nmonte, dalla strada comunale esistente. Contrariamente a quanto asserito dal\nricorrente, il maggior percorso implicato da tale possibilità d’accesso non\nsarebbe di 500 metri bensì di soli 150 metri.\nPur non contestando la consuetudine di accedere direttamente dalla particella\nno. 324 alla particella no. 371 passando tramite la scala realizzata nel muro,\nla Commissione di stima precisa come una servitù di passaggio non sia mai\nesistita per cui, probabilmente, il transito sarebbe sempre stato tollerato in\nvirtù dei rapporti di buon vicinato.\nVisto che la particella no. 371 sarebbe accessibile dalla strada pubblica e che\nnell’ottica del dislivello di ca. 1,5-2 metri la realizzazione dell’accesso sarebbe\ntecnicamente possibile, la Commissione di stima non ritiene conforme al\nprincipio della proporzionalità l’aggravio della particella no. 742 con un diritto\ndi passaggio.\n\n6. Tramite presa di posizione del 13 settembre 2008 …, proprietari della\nparticella no. 742, propongono di respingere il ricorso confermando di non\nessere disponibili a concedere al ricorrente né una striscia del loro fondo né\nun diritto di passaggio sullo stesso.\n\n"}