Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto nel senso dei considerandi, di conseguenza la particella stradale no. 996 NA viene soppressa e gli atti sono trasmessi al Consorzio convenuto affinché provveda ad assegnare, rispettivamente a ripartire, il sedime della particella. Il Consorzio è tenuto ad istituire una servitù di passaggio carreggiabile illimitato a favore della particella no. 329 NA ed a carico delle particelle no. 774 e 775 NA, nonché una servitù di passaggio carreggiabile agricolo a favore della particella no. 330 NA ed a carico delle particelle no. 329, 744 e 745 NA, stabilendo il relativo compenso.