329 NA ed a carico delle particelle no. 744 e 745 NA, nonché di un'ulteriore servitù di passaggio carreggiabile agricolo a favore della particella no. 330 NA ed a carico delle particelle no. 329, 744 e 745 NA. I proprietari dei fondi gravati dalle servitù di passaggio dovranno essere indennizzati applicando i parametri di indennizzo vigenti nel contesto della procedura di raggruppamento condotta dal Consorzio convenuto. 5. Visto l'esito del ricorso, le spese di procedura vengono accollate al Consorzio convenuto, che dovrà altresì rifondere ai ricorrenti, patrocinati da un avvocato, un'equa somma a titolo di ripetibili (art. 75 LTA).