I proprietari delle particelle no. 744 e 745 NA, che si vedono gravate da una servitù, dovranno altresì essere indennizzati per la perdita di valore dei loro fondi in base ai parametri applicati dal Consorzio in materia di indennizzo per l'istituzione di servitù. Giova infine considerare come, nel caso di una futura urbanizzazione della zona e della conseguente realizzazione di un nuovo allacciamento stradale per le particelle no. 329 e 330 NA, i proprietari dei fondi gravati dall'attuale servitù di passaggio, che diverrebbe obsoleta, potranno chiedere la cancellazione della stessa in applicazione dell'art. 736 CC.