Dove, però, per motivi tecnicofinanziari, la creazione di simili allacciamenti indipendenti è sconsigliabile, oppure oltremodo onerosa, al pianificatore non resta altro che sancire il mantenimento o la creazione di una servitù di passaggio. In base ai principi enunciati, la servitù non può venire istituita quando il fondo da allacciare può venir raggiunto, senza uno sproporzionato allungamento del percorso, attraverso le vie pubbliche o la proprietà dell'interessato. Nel caso in giudizio, premesso che la prevista particella stradale no. 996 NA, ai sensi delle precedenti conclusioni, deve essere soppressa, appare necessario considerare come, mentre tutte le altre particelle in località …