Tale transito, esercitato con il consenso dei proprietari di detti fondi, è sempre avvenuto senza che al riguardo sia stata costituita una base giuridica a titolo di servitù. Nell'ambito dell'opera di bonifica fondiaria, in applicazione dell'art. 32 LBF, ricade fra i compiti del pianificatore di provvedere affinché ogni particella, sia agricola che edificabile, sia confacentemente allacciata alle pubbliche vie di comunicazione. Per tale motivo vengono esaminati ex novo tutti gli allacciamenti con conseguente soppressione degli oneri di passaggio dove questi sono divenuti superflui in seguito alla costruzione di strade.