Nei confronti di dette particelle, perciò, la procedura di bonifica fondiaria è retta meramente dal fine indicato dall'art. 1 LBF, consistente nel conservare o accrescere il rendimento del suolo, nel facilitarne la coltivazione e nel proteggerlo dalle devastazioni o distruzioni causate da fenomeni naturali. Come precedentemente accertato, ai fini dello sfruttamento agricolo dei fondi in questione la strada prevista dal Consorzio non è assolutamente necessaria in quanto la possibilità di coltivazione di dette superfici è già sufficientemente garantita dagli accessi esistenti.