nel piano generale di urbanizzazione, il comune ha consolidato lo status quo ante che vedeva e vede i fondi oggetto del contenzioso ubicati fuori dalla zona edilizia. Nei confronti di dette particelle, perciò, la procedura di bonifica fondiaria è retta meramente dal fine indicato dall'art. 1 LBF, consistente nel conservare o accrescere il rendimento del suolo, nel facilitarne la coltivazione e nel proteggerlo dalle devastazioni o distruzioni causate da fenomeni naturali.