sfruttamento del rimanente territorio comunale. Come giustamente considerato dai ricorrenti, al fine di poter inserire le particelle in questione in zona edilizia, si renderebbe necessaria una, pur se parziale, revisione della pianificazione locale nel rispetto dell'iter previsto dall'art. 37 LPTC. De iure, quindi, omettendo di azzonare le particelle e di inserire il fondo no. 996 NA nel piano generale di urbanizzazione, il comune ha consolidato lo status quo ante che vedeva e vede i fondi oggetto del contenzioso ubicati fuori dalla zona edilizia.