nel piano generale di urbanizzazione per poi appellarsi, in sede di gravame, al compito del Consorzio di procedere ad una ricomposizione particellare in virtù dei parametri applicabili per le zone edificabili. Alla luce di tale situazione, questa Corte non può che rimandare agli accertamenti vincolanti oggetto della decisione del 12 maggio 1998, ai sensi dei quali la particella no. 996 NA non può essere considerata né quale strada di quartiere, in quanto non contemplata dal piano generale di urbanizzazione, né quale allacciamento agricolo, in quanto dichiaratamente non prevista per tale scopo.