sentenza, cioè nel 1998, la particella no. 996 NA non potesse essere considerata né quale strada di quartiere, in quanto esclusa dal piano viario comunale, né quale allacciamento agricolo, in quanto non prevista per tale scopo. In preludio a tale conclusione, il Tribunale aveva, infatti, accertato come la strada in questione, così come prevista, non costituisse, in alcun modo, un'esigenza essenziale per lo sfruttamento agricolo delle particelle adiacenti.