Nel contesto della decisione citata, il Tribunale amministrativo ha considerato come, viste le premesse legali che reggono l'opera di raggruppamento integrale comprendente la zona agricola e quella edilizia, in applicazione degli art. 12 e 13 cpv. 1 LBF, si sarebbe resa necessaria una stretta collaborazione fra gli organi del Consorzio e l'autorità comunale al fine di coordinare la riparcellazione con le necessità pianificatorie. Nel caso concreto, tale collaborazione appariva però smentita dai fatti, in particolare dalla decisione del Municipio del 23 febbraio 1998.