Conseguentemente, le disposizioni impugnate sarebbero conformi ai disposti degli art. 12 e 30 LBF. La Commissione di stima convenuta precisa infine come il comune, nell'ambito della procedura di revisione della pianificazione locale, avrebbe volutamente omesso di procedere ad una ricomposizione particellare ai sensi degli art. 36 e 41 e seg. della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC), lasciando detta incombenza al Consorzio nel contesto dell'opera di raggruppamento.