744 e 745 NA. La decisione impugnata violerebbe il principio del coordinamento tra enti pubblici coinvolti in una procedura di bonifica fondiaria richiamato nella decisione emanata dal Tribunale amministrativo il 12 maggio 1998. Rifacendosi a quanto statuito da questa Corte nella decisione citata, i ricorrenti concludono come, non inserendo la strada in oggetto nel piano viario, il Comune di … avrebbe, di fatto, precluso al Consorzio la possibilità di riservare il terreno per l’opera in oggetto. Le particelle interessate dalla nuova assegnazione si troverebbero in zona residenziale 2, 2a tappa di utilizzazione, e non godrebbero perciò della qualifica di zona edilizia.