{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2005-07-12", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_R-2005-23_2005-07-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/R_2005_23_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfaa02cc9d57d31cacaf2aa30e35550eb5c921f0a177d65a1fe41d8b0b92c25b061ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfaa02cc9d57d31cacaf2aa30e35550eb5c921f0a177d65a1fe41d8b0b92c25b061ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=R_2005_23", "Checksum": "6e9ef46c6d88264ead6d044f2a263cf7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["R 2005 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 12.07.2005 R 2005 23"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 12.07.2005 R 2005 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. 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Tale transito,\nesercitato con il consenso dei proprietari di detti fondi, è sempre avvenuto\nsenza che al riguardo sia stata costituita una base giuridica a titolo di servitù.\nNell'ambito dell'opera di bonifica fondiaria, in applicazione dell'art. 32 LBF,\nricade fra i compiti del pianificatore di provvedere affinché ogni particella, sia\nagricola che edificabile, sia confacentemente allacciata alle pubbliche vie di\ncomunicazione. Per tale motivo vengono esaminati ex novo tutti gli\nallacciamenti con conseguente soppressione degli oneri di passaggio dove\nquesti sono divenuti superflui in seguito alla costruzione di strade. In effetti, i\nprincipi pianificatori impongono, per quanto possibile e proporzionale, la\ncreazione di allacciamenti indipendenti al fine di garantire dei chiari rapporti di\nproprietà e dei fondi liberi da ogni aggravio. Dove, però, per motivi tecnicofinanziari, la creazione di simili allacciamenti indipendenti è sconsigliabile,\noppure oltremodo onerosa, al pianificatore non resta altro che sancire il\nmantenimento o la creazione di una servitù di passaggio. In base ai principi\nenunciati, la servitù non può venire istituita quando il fondo da allacciare può\nvenir raggiunto, senza uno sproporzionato allungamento del percorso,\nattraverso le vie pubbliche o la proprietà dell'interessato.\nNel caso in giudizio, premesso che la prevista particella stradale no. 996 NA,\nai sensi delle precedenti conclusioni, deve essere soppressa, appare\nnecessario considerare come, mentre tutte le altre particelle in località …\nrisultano confacentemente o almeno sufficientemente allacciate alla strada di\nquartiere e alla strada collettrice esistente, riprese nel piano generale di\nurbanizzazione, i fondi no. 329 e 330 NA di proprietà dei ricorrenti non sono\ncollegati direttamente alla rete viaria pubblica. Detti fondi si trovano in zona\nresidenziale 2, 2a tappa di utilizzazione. Questo significa che, attualmente,\nprevio una revisione parziale della pianificazione locale, i fondi in questione\ndevono essere considerati quali siti fuori dalla zona edificabile nonché adibiti\nad uno sfruttamento agricolo. Nel merito occorre precisare che un limitato\nsettore posto a valle della particella no. 329 NA, dove sorge la casa dei\nricorrenti, è sito in zona ampliamento del nucleo 2. Nell'ottica dei principi\nenunciati, l'allacciamento dei fondi in giudizio deve quindi avvenire tenendo\nconto delle necessità attuali degli stessi. Premesso che visto lo sfruttamento\nagricolo della zona, la realizzazione dell'allacciamento stradale tramite la\nparticella no. 996 NA è stato negato e che la costruzione di un'altra strada\nonde allacciare le particelle no. 329 e 330 NA, alla stregua di quella\nsoppressa, colliderebbe con il principio della proporzionalità, in ottemperanza\nalla prassi descritta appare ineluttabile che l'allacciamento dei due fondi in\noggetto debba avvenire gravando le particelle no. 774 e 775 NA con una\nservitù di passaggio. In considerazione delle necessità dei fondi aventi diritto\ndi passaggio, le particelle no. 774 e 775 NA devono essere gravate con un\ndiritto di passaggio carreggiabile illimitato a favore della particella no. 329 NA\ne con un diritto di passaggio carreggiabile agricolo a favore della particella no.\n330 NA. Per ovvi motivi, le servitù in questione non potranno né essere\ncondizionate né essere limitate nel tempo. Nel merito, giova però considerare\nche, nel caso dell'azzonamento delle particelle in 2a tappa di utilizzazione, il\ncomune non potrà omettere di procedere ad una confacente urbanizzazione\nnell'ottica viaria, prevedendo l'allacciamento stradale pure per il settore della\nparticella no. 329 NA, attualmente sito fuori dalla zona edificabile, e per la\nparticella no. 330 NA alla quale, attualmente, viene unicamente garantito un\ndiritto di passaggio agricolo.\nI proprietari delle particelle no. 744 e 745 NA, che si vedono gravate da una\nservitù, dovranno altresì essere indennizzati per la perdita di valore dei loro\nfondi in base ai parametri applicati dal Consorzio in materia di indennizzo per\nl'istituzione di servitù.\nGiova infine considerare come, nel caso di una futura urbanizzazione della\nzona e della conseguente realizzazione di un nuovo allacciamento stradale\nper le particelle no. 329 e 330 NA, i proprietari dei fondi gravati dall'attuale\nservitù di passaggio, che diverrebbe obsoleta, potranno chiedere la\ncancellazione della stessa in applicazione dell'art. 736 CC.\n\n"}