{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2005-07-12", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_R-2005-23_2005-07-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/R_2005_23_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfaa02cc9d57d31cacaf2aa30e35550eb5c921f0a177d65a1fe41d8b0b92c25b061ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfaa02cc9d57d31cacaf2aa30e35550eb5c921f0a177d65a1fe41d8b0b92c25b061ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=R_2005_23", "Checksum": "6e9ef46c6d88264ead6d044f2a263cf7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["R 2005 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 12.07.2005 R 2005 23"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 12.07.2005 R 2005 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  2. Kammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "nuova assegnazione e epurazione diritti reali RT | Landwirtschaft"}], "ScrapyJob": "446973/49/1459", "Zeit UTC": "12.05.2024 05:07:03", "Checksum": "6e272f459e0a89b148f708b66b370b71", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 12.07.2005 R 2005 23\nRegesto:\nnuova assegnazione e epurazione diritti reali RT | Landwirtschaft\n\n2. Come risulta dagli atti in giudizio, al momento dell'emanazione della sentenza\ndel 12 maggio 1998 era in vigore la pianificazione locale risalente al 1975,\nmodificata nel 1987, in base alla quale le particelle oggetto del presente\ncontenzioso erano ubicate in zona residenziale R2, 2a tappa di utilizzazione,\nmentre il piano generale di urbanizzazione non prevedeva alcuna strada\nd'allacciamento o di quartiere identificabile con la particella no. 996 NA.\nIl 27 marzo 2001, l'assemblea comunale ha approvato la revisione della\npianificazione locale, che è stata ratificata dal Governo cantonale con decreto\ncostitutivo del 4 giugno 2002.\nSecondo la nuova pianificazione, le particelle in giudizio sono ubicate in zona\nresidenziale 2, 2a tappa di utilizzazione, mentre la particella no. 996 NA non\nè contemplata dal piano generale di urbanizzazione né quale strada di\nquartiere né, tantomeno, quale strada collettrice. Tenor tale piano,\nl'urbanizzazione della zona residenziale sovrastante è garantito da una strada\ndi quartiere esistente, mentre i fondi sottostanti sono allacciati tramite una\nstrada collettrice.\nNell'ambito della procedura di revisione della pianificazione locale, conclusasi\nil 4 giugno 2002, la situazione pianificatoria delle particelle in località …,\noggetto del contenzioso, non ha perciò subito alcun mutamento nei confronti\ndi quella precedente. L'autorità comunale, infatti, non solo ha evitato di\nazzonare i fondi che sono rimasti in 2a tappa di utilizzazione, bensì ha pure\nomesso di inserire la prevista particella stradale no. 996 NA nel piano generale\ndi urbanizzazione. A maggior ragione, appare contraddittorio l'atteggiamento\ndel comune che, pur conoscendo le considerazioni e ingiunzioni del Tribunale\namministrativo tramite la propria decisione del 12 maggio 1998, ha rinunciato\nad azzonare i fondi e ad inserire la particella stradale no. 996 NA nel piano\ngenerale di urbanizzazione per poi appellarsi, in sede di gravame, al compito\ndel Consorzio di procedere ad una ricomposizione particellare in virtù dei\nparametri applicabili per le zone edificabili.\nAlla luce di tale situazione, questa Corte non può che rimandare agli\naccertamenti vincolanti oggetto della decisione del 12 maggio 1998, ai sensi\ndei quali la particella no. 996 NA non può essere considerata né quale strada\ndi quartiere, in quanto non contemplata dal piano generale di urbanizzazione,\nné quale allacciamento agricolo, in quanto dichiaratamente non prevista per\ntale scopo. Inoltre, le particelle che dovrebbero essere urbanizzate tramite la\nstrada contestata si trovano, secondo la pianificazione, in zona residenziale,\n2a tappa di utilizzazione, per cui, allo stato attuale, non possono essere\nconsiderate quali terreni edificabili, bensì, giuridicamente, appaiono quali\nfondi siti fuori dalla zona edificabile, soggetti alle disposizioni che regolano lo\nsfruttamento del rimanente territorio comunale. Come giustamente\nconsiderato dai ricorrenti, al fine di poter inserire le particelle in questione in\nzona edilizia, si renderebbe necessaria una, pur se parziale, revisione della\npianificazione locale nel rispetto dell'iter previsto dall'art. 37 LPTC.\nDe iure, quindi, omettendo di azzonare le particelle e di inserire il fondo no.\n996 NA nel piano generale di urbanizzazione, il comune ha consolidato lo\nstatus quo ante che vedeva e vede i fondi oggetto del contenzioso ubicati fuori\ndalla zona edilizia. Nei confronti di dette particelle, perciò, la procedura di\nbonifica fondiaria è retta meramente dal fine indicato dall'art. 1 LBF,\nconsistente nel conservare o accrescere il rendimento del suolo, nel facilitarne\nla coltivazione e nel proteggerlo dalle devastazioni o distruzioni causate da\nfenomeni naturali. Come precedentemente accertato, ai fini dello sfruttamento\nagricolo dei fondi in questione la strada prevista dal Consorzio non è\nassolutamente necessaria in quanto la possibilità di coltivazione di dette\nsuperfici è già sufficientemente garantita dagli accessi esistenti. D'altro canto,\nqualora, in futuro, l'autorità comunale intendesse rendere la zona edificabile,\nnon potrà omettere di eseguire una revisione parziale della pianificazione\nprevedendo, tramite l'aggiornamento del piano generale delle strutture, pure\nuna strada di quartiere confacente e disponendo così degli strumenti legali\nper procedere all'acquisizione del sedime necessario.\n\n"}