{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2005-07-12", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_R-2005-23_2005-07-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/R_2005_23_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfaa02cc9d57d31cacaf2aa30e35550eb5c921f0a177d65a1fe41d8b0b92c25b061ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfaa02cc9d57d31cacaf2aa30e35550eb5c921f0a177d65a1fe41d8b0b92c25b061ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=R_2005_23", "Checksum": "6e9ef46c6d88264ead6d044f2a263cf7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["R 2005 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 12.07.2005 R 2005 23"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 12.07.2005 R 2005 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  2. Kammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "nuova assegnazione e epurazione diritti reali RT | Landwirtschaft"}], "ScrapyJob": "446973/49/1459", "Zeit UTC": "12.05.2024 05:07:03", "Checksum": "6e272f459e0a89b148f708b66b370b71", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 12.07.2005 R 2005 23\nRegesto:\nnuova assegnazione e epurazione diritti reali RT | Landwirtschaft\n\n11. Il 19 maggio 2005, una delegazione del Tribunale amministrativo ha esperito\nun sopralluogo a …, in località …, in occasione del quale, dopo aver preso\natto, in seguito all’esplicita domanda, della mancanza di obiezioni sulla\ncomposizione della Corte, ha preso visione della situazione di fatto,\nconcedendo a tutte le parti interessate la possibilità di esprimersi verbalmente\nin merito al contenzioso. Gli argomenti presentati e protocollati in sede di\nsopralluogo saranno ripresi, per quanto utili ai fini del giudizio, nell'ambito dei\nconsiderandi in diritto.\nIn seguito al sopralluogo, il Municipio ha inoltrato la documentazione richiesta\nin quell’occasione, i proprietari delle particelle ni. 744 e 745 NA precisavano il\nproprio punto di vista per iscritto e il presidente del Consorzio inoltrava pure\nsue osservazioni. Le parti avevano l’occasione di esprimersi in merito.\n\nConsiderando in diritto:\n\n1. Il Tribunale amministrativo ha già avuto modo di occuparsi in maniera\napprofondita della stessa problematica in giudizio nel contesto di una\nprocedura che ha avuto inizio nel 1994 ed è sfociata nella decisione del 12\nmaggio 1998 (DTA 567, 568, 569/97). Nell'ambito di tale procedura, questa\nCorte ha preso atto della decisione del Municipio del 23 febbraio 1998, tramite\nla quale era stata sancita la rinuncia definitiva ad inserire la strada, particella\nno. 996 NA, nell'ambito della revisione della pianificazione in atto, nel piano\ngenerale d'urbanizzazione. L'autorità comunale aveva pure ventilato la\nnecessità di provvedere al dezzonamento delle particelle edilizie in località …\nche, senza la prevista strada in questione, non avrebbero potuto essere\nconsiderate allacciate. Nel contesto della decisione citata, il Tribunale\namministrativo ha considerato come, viste le premesse legali che reggono\nl'opera di raggruppamento integrale comprendente la zona agricola e quella\nedilizia, in applicazione degli art. 12 e 13 cpv. 1 LBF, si sarebbe resa\nnecessaria una stretta collaborazione fra gli organi del Consorzio e l'autorità\ncomunale al fine di coordinare la riparcellazione con le necessità\npianificatorie. Nel caso concreto, tale collaborazione appariva però smentita\ndai fatti, in particolare dalla decisione del Municipio del 23 febbraio 1998.\nMentre, da un canto, il Consorzio aveva riservato il sedime per la strada di\nquartiere in questione, d'altro canto, l'autorità comunale, preposta alla\npianificazione locale e quindi responsabile primaria dell'urbanizzazione della\nzona edilizia, aveva confermato ripetutamente di voler rinunciare alla\nrealizzazione della struttura stradale, contestata da diversi proprietari che\navrebbero dovuto essere interessati alla stessa. Alla luce di una simile\nsituazione in contrasto con l'obbligo di coordinamento fra la procedura di\nraggruppamento e quella di pianificazione, il Tribunale amministrativo ha\naccertato, in maniera vincolante, come, al momento dell'emanazione della\nsentenza, cioè nel 1998, la particella no. 996 NA non potesse essere\nconsiderata né quale strada di quartiere, in quanto esclusa dal piano viario\ncomunale, né quale allacciamento agricolo, in quanto non prevista per tale\nscopo. In preludio a tale conclusione, il Tribunale aveva, infatti, accertato\ncome la strada in questione, così come prevista, non costituisse, in alcun\nmodo, un'esigenza essenziale per lo sfruttamento agricolo delle particelle\nadiacenti. Alla luce di tale fattispecie, questa Corte ha quindi considerato\nimpossibile valutare l'attribuzione nell'ambito della nuova assegnazione senza\nconoscere sia la delimitazione esatta della zona edilizia che il rispettivo piano\nviario, quale parte del piano generale delle strutture. Di conseguenza,\nconsiderato che nel comune interessato era in atto la procedura di revisione\ndella pianificazione locale, il Tribunale amministrativo ha statuito, in modo\nvincolante, che la nuova assegnazione in oggetto avrebbe potuto essere\neffettuata unicamente in seguito alla conclusione della procedura\npianificatoria. Di conseguenza, le decisioni su opposizione e la nuova\nattribuzione contestate sono state annullate e le pratiche rinviate al Consorzio\nconvenuto al fine di nuova assegnazione sulla base dei confini della zona\nedilizia e del rispettivo piano viario, stabiliti dalla nuova pianificazione locale.\nTramite il dispositivo della sentenza in oggetto i considerandi che hanno\ncondotto al giudizio sono stati resi vincolanti per le autorità consortili.\n\n"}