{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2005-07-12", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_R-2005-23_2005-07-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/R_2005_23_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfaa02cc9d57d31cacaf2aa30e35550eb5c921f0a177d65a1fe41d8b0b92c25b061ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfaa02cc9d57d31cacaf2aa30e35550eb5c921f0a177d65a1fe41d8b0b92c25b061ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=R_2005_23", "Checksum": "6e9ef46c6d88264ead6d044f2a263cf7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["R 2005 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 12.07.2005 R 2005 23"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 12.07.2005 R 2005 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. 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In data 7 aprile 2005, il Municipio di … ha inoltrato la propria presa di posizione\nproponendo di respingere il ricorso per quanto diretto contro la creazione della\nparticella stradale e la conseguente assegnazione al comune del sedime della\nstrada.\nLa località … sarebbe, in effetti, già parzialmente ubicata in zona edilizia.\nConseguentemente, la strada prevista contribuirebbe pure a completare\nl'urbanizzazione dei fondi edificabili. D'altro canto, la soppressione della\nstrada prevista comprometterebbe la futura urbanizzazione delle altre\nparticelle.\nIl comune sostiene, infine, come, ai sensi dell'art. 42 cpv. 3 della nuova LPTC\n(non ancora entrata in vigore), la ricomposizione particellare in una zona\ndestinata all'utilizzazione edilizia futura dovrebbe essere effettuata applicando\ni principi che reggono le ricomposizioni particellari nelle zone edificabili. Il\nConsorzio, optando per la predisposizione di un sedime stradale da\nassegnare al comune per la realizzazione di un futuro allacciamento, avrebbe\ncorrettamente tenuto in considerazione la circostanza per la quale le particelle\nsite in località …, pur se non ancora ubicate in zona edilizia ordinaria,\ngodrebbero comunque delle premesse di edificabilità futura, per cui, nel\ncontesto della procedura di raggruppamento, dovrebbero essere trattate alla\nstregua dei terreni edificabili ordinari, indipendentemente dalla loro qualifica\ngiuridica.\nPer quanto concerne la problematica delle servitù di passaggio, il convenuto\nnon si esprime, considerando come tali diritti reali limitati non riguardino il\ncomune politico.\n\n9. Tramite presa di posizione dell'8 aprile 2005, il Comune patriziale di …,\nproprietario della particella no. 744 NA, e …, proprietari della particella no.\n745 NA, hanno proposto di respingere il ricorso, eventualmente di accogliere\nlo stesso limitatamente alla servitù di passaggio carreggiabile che, in ogni\ncaso, dovrebbe essere limitata nel tempo fino alla costruzione della strada,\nnonché riconosciuta dietro equo indennizzo.\nSecondo i convenuti, la struttura viaria in giudizio costituirebbe la soluzione\nottimale per l'urbanizzazione della località …. La qualifica pianificatoria di\nseconda tappa di utilizzazione, attribuita alle particelle interessate\ndall'allacciamento, illustrerebbe la destinazione futura dei fondi che quindi non\npotrebbero essere trattati alla stregua dei terreni agricoli. Tale conclusione\nsarebbe confortata dallo stesso testo dell'art. 42 del progetto di nuova LPTC.\nInoltre, nel caso della mancata realizzazione della strada in giudizio, le\nparticelle no. 371, 742, 330 e 324 NA, come pure parte del fondo no. 329 NA,\nnon disporrebbero di un accesso carreggiabile. Preso atto della scontata\ndestinazione d'uso della zona in questione, qualora, nel contesto dell'opera di\nraggruppamento, non si riservasse il sedime stradale, al momento della\nsovraedificazione risulterebbe oltremodo difficile e oneroso urbanizzare\nconfacentemente l'intera area.\nL'istituzione della servitù di passaggio in giudizio non contribuirebbe a\nrisolvere la problematica dell'urbanizzazione in modo confacente in quanto, in\neffetti, verrebbe allacciata unicamente la parte inferiore della particella no. 329\nNA, mentre la particella no. 330 NA non potrebbe, in ogni caso, essere\nraggiunta tramite il percorso previsto sulle particelle no. 744 e 745 NA. L'unica\npossibilità di allacciamento della particella no. 330 NA sarebbe garantita dalla\nprevista strada di quartiere.\nAlla luce di tale situazione, l'istituzione del diritto di passaggio, così come\nrichiesto dai ricorrenti, lederebbe palesemente il principio della proporzionalità\nin quanto il risultato perseguito, nell'ottica del vaglio degli interessi,\nsoccomberebbe di fronte alla incisiva limitazione dell'esercizio del diritto di\nproprietà sulle particelle no. 744 e 745 NA.\nIn ogni caso, i convenuti confermano la loro disponibilità a tollerare il\npassaggio dei ricorrenti sui loro fondi fino alla realizzazione della strada di\nquartiere, opponendosi però all'iscrizione di tale diritto nel Registro fondiario.\nNell'evenienza di una formale istituzione della servitù di passaggio, la stessa\ndovrebbe beneficiare unicamente la particella no. 329 NA, essere limitata nel\ntempo nonché essere equamente indennizzata.\n\n10. a) Tramite presa di posizione del 16 marzo 2005, …, proprietaria della particella\nno. 742 NA, ha proposto di accogliere il ricorso per quanto concerne la\nsoppressione della particella stradale no. 996 NA. Tale struttura viaria non\nsarebbe, infatti, contemplata dal piano generale di urbanizzazione. Inoltre, la\nparticella no. 742 NA sarebbe già sufficientemente allacciata tramite la strada\ncomunale soprastante. L'interessata chiede, infine, che, nel caso della\nsoppressione della particella stradale no. 996 NA, il sedime della stessa le\nvenga assegnato, limitatamente al tratto che confina con il suo fondo.\n\nb) In data 18 marzo 2005, …, proprietari della particella no. 743 NA, hanno\ncomunicato la loro rinuncia a prendere posizione nel merito del ricorso.\n\n"}