{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2005-07-12", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_R-2005-23_2005-07-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/R_2005_23_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfaa02cc9d57d31cacaf2aa30e35550eb5c921f0a177d65a1fe41d8b0b92c25b061ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfaa02cc9d57d31cacaf2aa30e35550eb5c921f0a177d65a1fe41d8b0b92c25b061ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=R_2005_23", "Checksum": "6e9ef46c6d88264ead6d044f2a263cf7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["R 2005 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 12.07.2005 R 2005 23"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 12.07.2005 R 2005 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. 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Tramite presa di posizione dell’8 aprile 2005, la Commissione di stima ha\nproposto di respingere integralmente il ricorso, mentre, in via eventuale, ha\npostulato di accogliere parzialmente il gravame, limitatamente alla\ncostituzione di una servitù di passo carrozzabile, di durata limitata, gravante\nsulle particelle no. 744 e 745 NA e a favore della particella no. 329 NA.\nSecondo la convenuta, al momento dell’entrata in vigore dei nuovi piani delle\nzone e viario nel giugno del 2002, la ricomposizione particellare in località …\nnon sarebbe ancora stata effettuata, per cui la particella stradale no. 996 NA\nnon sarebbe ancora stata creata. Detta particella sarebbe stata, in seguito,\nprevista dal Consorzio, non tanto per adempiere ad un'esigenza attuale ma\nsoprattutto in funzione degli sviluppi pianificatori futuri risultanti dalla stessa\nnuova pianificazione. Mentre il comune, attribuendo gran parte della zona in\nlocalità … alla zona di riserva, avrebbe potuto omettere di prevedere una\nstrada nel piano viario, il Consorzio, in ottemperanza ai propri compiti,\nsarebbe stato tenuto a considerare le particelle in zona di riserva alla stregua\ndelle particelle in zona edificabile e quindi a eseguire una nuova assegnazione\nnell’ottica dell’urbanizzazione futura. In effetti, le aree di riserva, pur\ncostituendo formalmente dei terreni fuori dalla zona edificabile, dovrebbero\nessere considerate quali superfici a vocazione edilizia futura e quindi, nel\ncontesto dell’opera di raggruppamento, andrebbero trattate applicando i\nprincipi della ricomposizione particellare in zona edificabile. In caso contrario,\nla procedura di raggruppamento pregiudicherebbe il futuro azzonamento dei\nfondi in questione. Inoltre, il comprensorio della nuova assegnazione in\nlocalità … non comprenderebbe unicamente le particelle in giudizio ubicate in\nzona residenziale, 2a tappa di utilizzazione, bensì pure altri fondi siti in zona\nedificabile ordinaria. A maggior ragione, la strada contestata sarebbe\nnecessaria sia per urbanizzare i fondi attualmente già in zona edificabile che\nper garantire alle particelle soggette alla seconda tappa di utilizzazione,\nattualmente utilizzate per scopi agricoli, la possibilità di un accesso stradale\nconforme all'uso agricolo attuale, nonché per non pregiudicare la possibilità di\nuno sviluppo urbanistico futuro. Conseguentemente, le disposizioni\nimpugnate sarebbero conformi ai disposti degli art. 12 e 30 LBF.\nLa Commissione di stima convenuta precisa infine come il comune,\nnell'ambito della procedura di revisione della pianificazione locale, avrebbe\nvolutamente omesso di procedere ad una ricomposizione particellare ai sensi\ndegli art. 36 e 41 e seg. della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone\ndei Grigioni (LPTC), lasciando detta incombenza al Consorzio nel contesto\ndell'opera di raggruppamento. Essendosi limitato ad inserire gran parte della\nlocalità … in una zona destinata all'utilizzazione edilizia futura, in un'ottica\npianificatoria concreta, il comune non sarebbe stato tenuto ad inserire la\nparticella stradale no. 996 NA nel piano generale di urbanizzazione. Inoltre, la\npredisposizione concreta di tale strada non sarebbe stata fattibile in quanto,\ndurante la procedura di revisione della pianificazione, i confini dei singoli fondi\ninteressati non sarebbero ancora stati stabiliti. D'altro canto, il comune\navrebbe potuto confidare che, in virtù del principio del coordinamento fra\npianificazione locale e bonifica fondiaria, il Consorzio, nell'ambito della nuova\nassegnazione, riservasse in località … un sedime da adibire a strada.\nPer quanto concerne la richiesta d’istituzione della servitù di passaggio, la\nCommissione di stima rinvia alla motivazione della decisione impugnata,\nprecisando come, in ogni caso, tale servitù dovrebbe essere limitata nel\ntempo, cioè fino a quando l'accesso carrozzabile alle particelle no. 329 e 330\nNA non potrà essere garantito in altro modo, quindi fino all'effettiva\ncostruzione della strada sulla particella no. 996 NA.\n\n"}