{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2005-07-12", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_R-2005-23_2005-07-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/R_2005_23_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfaa02cc9d57d31cacaf2aa30e35550eb5c921f0a177d65a1fe41d8b0b92c25b061ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfaa02cc9d57d31cacaf2aa30e35550eb5c921f0a177d65a1fe41d8b0b92c25b061ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=R_2005_23", "Checksum": "6e9ef46c6d88264ead6d044f2a263cf7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["R 2005 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 12.07.2005 R 2005 23"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 12.07.2005 R 2005 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. 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In data 14 febbraio 2005, gli Eredi … e gli Eredi … hanno impugnato\ntempestivamente la decisione della Commissione di stima davanti al Tribunale\namministrativo chiedendone la riforma in virtù della soppressione della\nparticella stradale no. 996 NA e della conseguente incorporazione di parte del\nsedime della stessa nei terreni di loro proprietà, per quanto confinante con\ndetti fondi, identificabili nelle particelle no. 329 e 330 NA.\nI ricorrenti chiedono inoltre l'istituzione di una servitù di passaggio\ncarreggiabile a favore delle particelle no. 329 e 330 NA e a carico dei fondi\nno. 744 e 745 NA.\nLa decisione impugnata violerebbe il principio del coordinamento tra enti\npubblici coinvolti in una procedura di bonifica fondiaria richiamato nella\ndecisione emanata dal Tribunale amministrativo il 12 maggio 1998.\nRifacendosi a quanto statuito da questa Corte nella decisione citata, i\nricorrenti concludono come, non inserendo la strada in oggetto nel piano\nviario, il Comune di … avrebbe, di fatto, precluso al Consorzio la possibilità di\nriservare il terreno per l’opera in oggetto. Le particelle interessate dalla nuova\nassegnazione si troverebbero in zona residenziale 2, 2a tappa di utilizzazione,\ne non godrebbero perciò della qualifica di zona edilizia. Nell’ottica\npianificatoria, detti fondi non potrebbero che essere considerati quali aree dal\ncarattere non edificabile alla stregua del rimanente territorio comunale. Alla\nluce di tale situazione, la nuova assegnazione decretata dal Consorzio non\nsarebbe supportata dalle necessarie premesse della necessità\ndell’urbanizzazione di una zona edificabile.\nLa nuova assegnazione e la conseguente decisione della Commissione di\nstima sarebbero altresì da ritenere viziate in quanto non avrebbero previsto la\npossibilità, in forma di diritto di passaggio, onde permettere l'accesso alle\nparticelle no. 329 e 330 NA di proprietà dei ricorrenti stessi. A maggior\nragione, la garanzia di un accesso si imporrebbe tenendo conto della casa\nubicata sulla particella no. 329 NA che non sarebbe altrimenti allacciata alla\nstrada comunale. Non essendo ipotizzabile alcun diverso allacciamento\nstradale per le particelle no. 329 e 330 NA, sarebbe indispensabile l'istituzione\ndel diritto di passaggio postulato.\nA prescindere dalla contestazione volta a chiedere la soppressione della\nparticella stradale no. 996 NA, gli interessati ribadiscono come il compito del\nConsorzio si estingua con l'assegnazione al comune della superficie in\noggetto, sulla quale il comune stesso, in un futuro non meglio concretizzato,\npotrebbe realizzare la struttura viaria vera e propria. Alla luce di detta\nsituazione, durante un lasso di tempo indefinito, le particelle no. 329 e 330 NA\nnon godrebbero di una concreta possibilità di accesso. Inoltre, la realizzazione\ndella struttura stradale sul sedime della particella no. 996 NA permetterebbe\nl'accesso alla particella no. 329 NA dei ricorrenti unicamente a costo di un\ningente investimento, dovuto alla costruzione di una confacente struttura su\ndetto fondo, i cui costi globali vengono quantificati in fr. 192’000.--.\nInoltre, una strada di accesso che urbanizza delle aree edificabili, quali il\nsettore del fondo su cui sorge la casa dei ricorrenti, non potrebbe essere\nrealizzata attraverso dei fondi ubicati pianificatoriamente fuori dalla zona\nedificabile stessa, che costituiscono, in casu, una zona residenziale in 2a\ntappa di utilizzazione. A maggior ragione, si renderebbe quindi necessaria\nl'istituzione della servitù di passaggio richiesta, per altro goduta, di fatto, fin\ndagli anni 60.\n\n"}