{"Signatur": "GR_VG_002", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2005-07-12", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_002_R-2005-23_2005-07-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/R_2005_23_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfaa02cc9d57d31cacaf2aa30e35550eb5c921f0a177d65a1fe41d8b0b92c25b061ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfaa02cc9d57d31cacaf2aa30e35550eb5c921f0a177d65a1fe41d8b0b92c25b061ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=R_2005_23", "Checksum": "6e9ef46c6d88264ead6d044f2a263cf7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["R 2005 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer 12.07.2005 R 2005 23"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 12.07.2005 R 2005 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 2. Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  2. Kammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "nuova assegnazione e epurazione diritti reali RT | Landwirtschaft"}], "ScrapyJob": "446973/49/1459", "Zeit UTC": "12.05.2024 05:07:03", "Checksum": "6e272f459e0a89b148f708b66b370b71", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale amministrativo 2a Camera 12.07.2005 R 2005 23\nRegesto:\nnuova assegnazione e epurazione diritti reali RT | Landwirtschaft\n\nR 05 23\n\n2a Camera\n\nSENTENZA\ndel 12 luglio 2005\n\nnella vertenza di diritto amministrativo\n\nconcernente nuova assegnazione e epurazione diritti reali RT\n\n1. Tramite decisione del 12 maggio 1998 (DTA 567, 568, 569/97), il Tribunale\namministrativo, accogliendo i ricorsi presentati dagli Eredi …, da …, ha\nannullato le decisioni della Commissione di stima del Consorzio\nRaggruppamento Terreni di … (in seguito: Commissione di stima) e,\nconseguentemente, la nuova assegnazione in località … oggetto di\ncontestazione, rinviando gli atti al Consorzio Raggruppamento Terreni di …\n(in seguito: Consorzio) affinché, dopo l'entrata in vigore della nuova\npianificazione locale, fissati i confini della zona edilizia e il piano viario,\nprocedesse ad una nuova assegnazione nel rispetto dei principi vigenti nelle\nrispettive zone.\n\n2. Terminata la procedura di revisione della pianificazione locale, il Consorzio,\nin data 15 novembre 2002, ha emanato una nuova decisione in merito alla\nnuova assegnazione delle particelle no. 413, 371, 742, 330, 320, 324 e 996\nNA, in località …, tramite notifica scritta della disposizione ai singoli\nproprietari.\nRinviando alla precedente esposizione dei piani, avvenuta nel 1994, e a\nquanto sancito dal Tribunale amministrativo tramite la citata decisione del 12\nmaggio 1998, l'autorità consortile ha, di fatto, riconfermato la nuova\nassegnazione in base ai piani esposti dal 5 al 25 aprile 1994 prevedendo così,\nfra l'altro, la realizzazione della particella stradale no. 996 NA che aveva dato\nadito al precedente ricorso davanti alla Corte amministrativa cantonale.\n3. In seguito all’impugnazione del decreto di nuova assegnazione da parte di\ntaluni consorziati, la Commissione di stima ha accolto parzialmente le\nopposizioni annullando la disposizione impugnata per vizio procedurale e\nrinviando gli atti al Consorzio con l’invito a dar seguito ad una ulteriore,\nformale, procedura di nuova assegnazione per quanto concerne le particelle\nno. 413, 371, 742, 330, 329, 324 e 996 NA, e a una procedura di epurazione\ndei diritti reali limitati per le particelle no. 744 e 745 NA.\nTramite sentenza del 7 ottobre 2003 (STA R 03 72), il Tribunale\namministrativo ha respinto un ricorso intentato da …, proprietari della\nparticella 745 NA, contro la citata decisione della Commissione di stima.\n\n4. In data 22 marzo 2004, la Sovrastanza del Consorzio ha esposto\npubblicamente la nuova assegnazione dei fondi e dei diritti reali limitati in zona\n…, avente per oggetto le particelle no. 324, 329, 330, 371, 413, 742, 473, 745,\n746 e 996 NA.\nTramite tempestiva opposizione presentata in data 8 aprile 2004 alla\nCommissione di stima, gli Eredi … e gli Eredi …, proprietari delle particelle\nno. 329 e 330 NA, hanno postulato la modifica della nuova assegnazione\ntramite la soppressione della particella stradale no. 996 NA e la conseguente\nincorporazione di parte del sedime di detto fondo nella loro particella no. 329\nNA. Gli opponenti hanno, inoltre, perorato l'istituzione di un diritto di passaggio\ncarreggiabile a carico delle particelle no. 744 e 745 NA e a favore dei loro\nfondi no. 329 e 330 NA.\n\n5. Tramite decisione del 20 gennaio 2005, la Commissione di stima ha respinto\nl'opposizione degli Eredi … e degli Eredi …, a prescindere dall'aggiornamento\ndei valori di nuova assegnazione precedentemente effettuato.\n\n"}