4. L’esito del ricorso, che per i motivi esposti nei considerandi che precedono deve essere accolto, comporta l’accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento al dipartimento soccombente, il quale è pure tenuto a rifondere alla comunione ereditaria ricorrente un’equa indennità a titolo di ripetibili (art. 75 LTA). Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.