3. a) Per costante prassi, una decisione amministrativa viziata è di regola annullabile, ma non nulla (DTF 120 V 357 cons. 2a e 104 Ia 176 cons. 2c e riferimenti; Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, p. 450ss). Affinché una decisione sia nulla occorre che il vizio di cui questa è affetta sia particolarmente grave, evidente o perlomeno facilmente riconoscibile e, infine, che l’accertamento della nullità non metta in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto (DTF 129 I 363 cons. 2.1, 127 II 32 cons. 3g, 122 I 97 cons. 3a/aa, 117