gravame e non aveva quindi motivo di considerare eccessivo il fitto incassato per oltre quattro anni). Tenendo conto dei termini di perenzione di due anni previsti dal diritto federale e del fatto che il DIEP ha, senza alcun valido motivo, atteso per l’emanazione della propria decisione oltre quattro anni, questo Giudice non può che deprecare l’inammissibile ritardo nell’evasione del gravame. La decisione sul modo opportuno di concludere la procedura di gravame spetta in queste circostanze al DIEP, dopo aver sentito anche la ricorrente.