c) La recente precisazione apportata all’art. 43 cpv. 2 LAAgr, stando alla quale l’opposizione può essere presentata “in ogni caso entro due anni dall’inizio dell’affitto o dal momento dell’adeguamento del fitto” offre comunque a questo Giudice lo spunto per dubitare della semplice possibilità di un adeguamento del fitto con effetto retroattivo ad oltre quattro anni dalla conclusione del contratto di locazione. Scopo della precisazione apportata all’art. 43 cpv. 2 LAAgr è evidentemente quello di tenere anche in giusta considerazione, nell’ottica della sicurezza del diritto, gli interessi del locatario.